21 aprile 2010

ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

L’art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127, stabilisce che “ I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonchè alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato”.
La lettera della citata norma, quindi, ammette la possibilità di alienare il patrimonio immobiliare dell’ente locale senza l’obbligo di esperire le procedure ad evidenza pubblica.
In senso conforme, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che i Comuni “possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare senza particolari vincoli che non siano “i principi generali dell’ordinamento giuridico – contabile” ed in deroga “alle norme sulla contabilità generale degli enti locali” ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L. n. 127/97, non obbliga all’osservanza delle singole norme di contabilità dello Stato e consente senz’altro la vendita a trattativa privata di detti beni, senza la quale la disposizione di semplificazione non avrebbe senso” (cfr TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 14/10/2002, n. 818).
Il decreto legge 25/6/2008, convertito con legge 6 agosto 2008, n.133, all’art. 58 ha introdotto importanti novità in materia di ricognizione e valorizzazione del patrimonio di regioni ed enti locali.
Tali norme che, fra l’altro, prescrivono l’adozione di un piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio da approvare in consiglio comunale sulla base della deliberazione di Giunta di approvazione di apposito elenco, non apportano innovazioni in ordine alla selezione dei contraenti nelle procedure relative alla dismissione del patrimonio di regioni ed enti locali.
Infatti, il comma 7 dell’art. 58 della legge 133/2008 fa salvo comunque “l’utilizzo di strumenti competitivi”, facendo ritenere che l’alienazione dei beni immobili di comuni e province è, comunque, sottoposta al principio della gara e che l’esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica sarebbe eccezionale e/o limitata ai casi espressamente previsti.
Ciò posto, il Comune - qualora l’apposito regolamento comunale lo preveda - può procedere, nei limiti regolamentari e nel rispetto della procedura indicata dall’art. 58 della legge 133/2008, all’alienazione a trattativa privata. Se così non fosse, preliminarmente, il Comune dovrebbe dotarsi di apposito Regolamento, disciplinando, nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 58 della legge 133/2008, i casi di dismissione immobiliare a mezzo di trattativa privata.