20 aprile 2010

LA DIRETTIVA 2008/98/CE DEL 19/11/2008 SUI RIFIUTI

La Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 novembre 2008, stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia (art. 1). Gli Stati membri hanno tempo fino al 12 dicembre 2010 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a questa Direttiva (art. 40). Alla stessa data, risulteranno abrogate le direttive 75/439/CEE (sull’eliminazione degli oli usati), 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e 2006/12/CE (sui rifiuti).
La Direttiva 2008/98/CE nasce dalla Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituiva il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e sollecitava l'estensione o la revisione della normativa sui rifiuti, in particolare al fine di chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è.

La definizione di rifiuto è data nell'art. 3.1 come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi", senza più alcun riferimento all'appartenenza ad una specifica categoria di rifiuti (ex Allegato I della Direttiva 2006/12/CE).
Un chiarimento importante è quello che deriva dalla definizione di sottoprodotto (art. 5): sono sottoprodotti quelle sostanze o oggetti derivanti da un processo di produzione il cui scopo primario non sia la produzione di tali articoli se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati
- la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
- la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porteranno a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
Viene inoltre affrontata la definizione di materia prima secondaria (art. 6 e art. 11), sebbene tale definizione non venga data in modo diretto, a differenza delle precedenti.
Queste definizioni hanno importanti ricadute anche per l'applicazione del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, dato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento (art. 2.2). Tale esclusione consente sia di garantire la praticabilità del Regolamento sia di preservare gli incentivi al riciclaggio e al recupero dei rifiuti.

La Direttiva 2008/98/CE punta a ridurre l'uso di risorse e a promuovere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti. Per gerarchia dei rifiuti si intende un ordine di priorità da applicare nella normativa e nella politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Secondo l'art. 4, l'ordine previsto è:
- prevenzione
- preparazione per il riutilizzo
- riciclaggio
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
- smaltimento
Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.
Le disposizioni sui rifiuti pericolosi includono la loro classificazione - per le proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche - in base ai criteri della normativa comunitaria relativa alle sostanze e ai preparati pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. Le caratteristiche di pericolo per i rifiuti sono presentate nell'Allegato III. Come indicato nell'art. 17, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi.

Nello stabilire a chi spetti il costo della gestione dei rifiuti, la Direttiva sottolinea che il principio «chi inquina paga» è principio guida.