08 aprile 2010

BENEFICIO INCREMENTO DEL QUINTO PER LA QUALIFICAZIONE

L’art. 95, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 recita: “1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente” e l’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 in forza del quale “2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto…”

Nel caso di una gara per lavori relativi a:
categoria prevalente OG6, di importo pari a euro 1.103.171,32 (classifica IV),
categoria scorporabile OG3, di importo pari a euro 204.589,75 (classifica I),
categoria scorporabile OG1, di importo pari a euro 95.411,93 (classifica I),

qualora la società che partecipa singolarmente è dotata di qualificazione nelle seguenti categorie e classi:
OG6 classifica III,
OG3 classifica III,

applicando l’incremento del quinto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. 34/2000 all’importo della classifica III posseduto dalla stessa società nella categoria prevalente OG6 pari a euro 1.032.913 si ottiene l’importo di euro 1.239.495,60 e ciò consente di ritenere soddisfatte tutte le condizioni previste dall’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999.

Infatti, per l’esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria prevalente OG6, di importo pari a euro 1.103.171,32 (classifica IV), e per l’esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria scorporabile OG3, di importo pari a euro 204.589,75 (classifica I), la società è «in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi»: quanto alla prima vi rientra con l’aumento del quinto; quanto all’OG3 vi rientra poiché possiede la classifica III (a fronte della classifica I richiesta dal bando).

Per quanto riguarda, invece, l’esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria scorporabile OG1, di importo pari a euro 95.411,93 (classifica I) trova applicazione l’ultima parte dell’art. 95: «I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente». Tale condizione risulta soddisfatta in quanto la somma delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG6 (euro 1.103.171,32) e di quelle relative alla categoria scorporabile OG1 (euro 95.411,93) è pari a euro 1.198.583,25 che risulta ampiamente coperta dal predetto importo posseduto dalla società nella categoria prevalente OG6 (classifica III) incrementato di un quinto, pari a euro 1.239.495,60.

Nel caso esaminato, peraltro, la società esprimeva comunque la volontà di subappaltare per intero le lavorazioni della categoria OG1non posseduta.