13 aprile 2010

IL DECRETO LEGISLATIVO CHE RECEPISCE LA DIRETTIVA RICORSI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 84 del 12 Aprile 2010 il DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010 , n. 53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.”
Sono stati modificati i seguenti articoli del Codice dei contratti (le modifiche sono evidenziate in grassetto):

Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento

Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie
(art. 44, co. 3, lett. c), e co. 4, l. n. 88/2009)

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, è abrogato l’articolo 20, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l’articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, così come modificato dall’articolo 1, si applica anche ai contratti di cui all’articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, se l’aggiudicazione definitiva sia successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le lettere a) e c) del comma 1;
b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “ b) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;”.
3. All’articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: “per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture” sono sostituite dalle seguenti: “per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove”.
4. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, limitatamente agli interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano già stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. E’ abrogato l’articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 si applica ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali.