18 aprile 2010

VALIDITA’ DEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

La richiesta del certificato del casellario giudiziario si giustifica con la necessità di comprovare l'inesistenza, nei confronti dei concorrenti alla gara, di sentenze definitive di condanna per reati tali da incidere sulla propria moralità professionale.
Per quanto concerne la validità temporale di tale certificazione, occorre considerare che, ai sensi di quanto previsto dall’art.2 della legge 15 maggio 1997, n.127, la durata della validità di certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione, attestanti stati e fatti professionali soggetti a modi¬ficazioni, ivi compresi pertanto il casellario giudiziario, è stata fissata in sei mesi.
Si aggiunga, poi, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del dpcm 10 gennaio 1991, n.55, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai concorrenti certificati con termini di validità ridotti rispetto a quelli di ordinaria vigenza. Da ultimo, il ministero di Grazia e giustizia, con circolare 15 gennaio 1998, ha precisato che i certificati rilasciati in materia di iscrizione nel casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio. “Resta ferma, in ogni caso, la facolta' delle pubbliche amministrazioni di accertare d'ufficio, in qualsiasi momento, le variazioni nelle informazioni contenute nei certificati, eventualmente intervenute dopo la data del loro rilascio”.
La prescrizione contenuta in un bando di gara, secondo cui il certificato del casellario giudiziario deve essere di data non anteriore ad un mese non è conforme alla vigente normativa e, pertanto, è da considerare illegittima.