26 aprile 2010

DURC ANCHE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

L’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 163/2006 smi (applicabile - ai sensi del successivo art. 125 - anche alle acquisizioni di beni, servizi e forniture sottosoglia comunitaria in cui rientrano quelle in economia) prevede a carico dell’affidatario l’obbligo di acquisire una certificazione rilasciata dagli enti previdenziali, i quali debbono stipulare un’apposita convenzione per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La richiesta del documento unico di regolarità contributiva prescinde dall’importo del contratto e dalla procedura di selezione ed ha l’obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare il rispetto della normativa previdenziale da parte delle imprese affidatarie.
Dal 29 gennaio 2009, ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 10 del Testo del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2) le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita` contributiva dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e` richiesto dalla legge.
Inoltre, il DURC è inserito nell’elenco dei documenti da richiedere per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (allegato XVII - Idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008).