23 aprile 2010

PRESA VISIONE ED ESTRAZIONE DI COPIA DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

L'accesso agli atti delle procedure di gara, disciplinata dall'articolo 13 del dlgs n. 163/2006 che, nel rinviare alla disciplina generale dell'accesso fissata negli articolo 22 e seguenti della legge n. 241/1990, al comma 5 esclude il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione “alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”.
Il comma 6, dell'articolo 13 del dlgs n. 163/2006 dispone che l'accesso è in ogni caso consentito “al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso".
Per il Consiglio di stato sia l'articolo 13, comma 6, del codice dei contratti sia l'articolo 24 della legge n. 241/1990 non prevedono che l'accesso «difensivo», in quanto tale prevalente sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, possa e debba essere esercitato nella forma della sola presa visione, con esclusione dell'estrazione di copia.
Per il Consiglio di Stato, quindi, è illegittimo il provvedimento con cui si limita il diritto di accesso all'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria, consentendone la sola visione e non anche l'estrazione di copia. CONSIGLIO DI STATO, sezione VI, sentenza 19/10/2009, n. 6393