28 aprile 2010

INTEGRAZIONE AMMISSIBILE IN SEDE DI GARA

E’ stato più volte affermato in giurisprudenza che l'integrazione ammissibile in sede di gara su richiesta della stazione appaltante – allo scopo di far prevalere la sostanza sulla forma – si rivela finalizzata unicamente ad ottenere precisazioni in ordine alla documentazione prodotta, in vista della sanatoria di eventuali irregolarità formali, mentre una tale facoltà non può estendersi al caso in cui le perplessità rilevate riguardino l'offerta tecnica ed economica, perché altrimenti verrebbe ad essere violato il principio della par condicio dei concorrenti mediante la modificazione postuma dell'offerta, con conseguente inammissibile incidenza sulla sostanza e non più solo sulla forma (cfr. ex multis: TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 6/2/2008 n. 90; Consiglio di Stato, sez.V, 11/12/2007 n. 6403; TAR Lombardia, Brescia, sez.II, 27/5/2009, n. 1073).
Non è consentito, infatti, specificare, rettificare o precisare e, sostanzialmente, cambiare, gli elementi negoziali costitutivi dell'offerta, tanto più ove siano già noti i contenuti delle altre offerte, in quanto l'accettazione di nuove condizioni costituisce manifesta e grave violazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di rispetto della par condicio tra i concorrenti (TAR Toscana, Firenze, sez. I, 30/5/2006 n.2572).
Si tratta pertanto di violazione dei principi di par condicio dei concorrenti e di imparzialità dell'azione amministrativa, nonché di palese contraddittorietà dell’operato della Commissione giudicatrice con il disciplinare di gara, anche alla luce della copiosa giurisprudenza amministrativa in materia di valutazione dell’offerta economica e di immodificabilità delle offerte (cfr. ex multis: Consiglio di Stato sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404 cit.; sez. V, 27 settembre 2004, n. 6302; sez. IV, 11 aprile 2006, n. 2021), nonché dei pareri resi in argomento da questa stessa Autorità (cfr., fra i tanti, pareri n. 88 del 10 settembre 2009 e n. 34 del 27 settembre 2007). (Parere dell’AVCP n. 56 del 11/03/2010)