31 marzo 2010

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SENZA DIA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 Marzo 2010 il Decreto-Legge 25 marzo 2010 n. 40 che consente, fra l’altro, di effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici senza alcun titolo abilitativo.

Il provvedimento, modificando l'art. 6 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), liberalizza gli interventi di ristrutturazione, compresi quelli in manutenzione straordinaria, eliminando l'obbligo della DIA.
L’applicazione di tale misura deve tuttavia essere coordinata con eventuali leggi regionali vigenti.
Pertanto, la liberalizzazione è scattata il giorno stesso del’entrata in vigore del DL 40/2010 nelle Regioni che hanno una norma regionale coerente con il nuovo articolo 6 del Testo Unico o che non ce l’hanno affatto, mentre resta l’obbligo di presentare la Dia nelle Regioni ove è vigente una norma regionale nella quale si prevede tale adempimento. In particolare, resta l’obbligo di presentare la DIA nelle seguenti Regioni: Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, , Campania, Sicilia, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano.

Art. 5
Attivita' edilizia libera
1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Salvo piu' restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
d) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attivita' di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e' ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».