28 aprile 2010

SOTTOSCRIZIONE DI UN MODELLO NEL QUALE NON È STATA OPERATA ALCUNA SCELTA SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Parere dell’AVCP n. 52 del 11/03/2010 - Le norme integrative del bando in esame, prevedono espressamente che “non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse nelle dichiarazioni le indicazioni e le attestazioni ivi previste”.
Correttamente quindi la Commissione di gara ha ritenuto che la mancata indicazione dell’ipotesi ricorrente nella fattispecie di non aver riportato o di aver riportato condanne ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, fosse equiparabile ad omessa dichiarazione in ordine ad uno dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione.
La giurisprudenza amministrativa ha in proposito affermato che la sottoscrizione di un modello nel quale non è stata operata alcuna scelta sul possesso dei requisiti di cui alle varie alternative determina incertezza assoluta sul possesso dei requisiti medesimi o sulle circostanze indicate nei punti specifici, con conseguente necessaria esclusione dalla gara della società che non ha fatto tali dichiarazioni (Cons. Stato, sez. V, 22.12.2005, n. 7328).
Anche l’Autorità ha ribadito che, nel caso di rilascio delle dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici soltanto da parte di alcuni dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, tali omissioni comportano la violazione del bando di gara nonché la violazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, con la conseguente doverosa esclusione dalla gara (parere del 26.1.2009, n. 5; conforme è anche TAR Piemonte, sentenza del 21.11.2008, n. 2936) in quanto la norma è sufficientemente chiara per far percepire agli interessati l’obbligo di dichiarare i provvedimenti che incidono sull’affidabilità morale e professionale e le conseguenze del loro comportamento omissivo (parere del 31.10.2008, n. 233; conforme è anche Cons. Stato, sez. V, n. 7195/06).
Né la regolarizzazione della documentazione prodotta in sede di gara può riferirsi alla carenza di dichiarazioni o di documenti richiesti a pena di esclusione (Cons. Stato, 19.6.2006, n. 3660; TAR Lazio, 9.7.2008, n. 6518; TAR Campania, 6.8.2008, n. 9861; TAR Lombardia, 17.10.2006, n. 2011) e la dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici costituisce parte integrante ed elemento essenziale della domanda di partecipazione alla gara, con conseguente inammissibilità della regolarizzazione postuma (parere del 26.1.2009, n. 5 cit.).