12 maggio 2010

DISPOSIZIONI ATTE A LIMITARE LA PLATEA DEI CONCORRENTI

L'Amministrazione appaltante è legittimata ad introdurre, nel bando di gara, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, al fine di consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, purchè le relative disposizioni non siano indirizzate a violare la concorrenza attraverso la sostanziale predeterminazione, in linea di fatto, del ventaglio dei possibili partecipanti.
Tale possibilità opera non soltanto nel caso di fissazione di requisiti di partecipazione più restrittivi, ma anche allorquando si richiedano elementi di specifica rappresentazione della concreta situazione aziendale del concorrente, fermo restando il limite, in ogni caso, della logicità e ragionevolezza dei requisiti o delle informazioni richieste, nonché della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.
Sulla base di questi principi il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 56 del 13/01/2010, ha giudicato legittima l'esclusione di un'impresa sulla base di una disposizione contenuta nel bando di gara la quale prevedeva a carico dei concorrenti l'obbligo di rendere dichiarazioni circa la dimensione e le principali caratteristiche dell'impresa utilizzando unicamente l'apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante e allegato al bando di gara stesso.
La Corte ha riconosciuto alle richieste informative fatte dalla stazione appaltante con il modulo predefinito l'evidente finalità di avere, attraverso esse, l'immediata contezza e certezza delle caratteristiche principali delle imprese partecipanti alla gara (nella specie, attraverso il numero dei dipendenti ed al contratto di lavoro applicabile), ed ha escluso che tali informazioni potessero considerarsi regolarizzabili, in quanto non concernenti elementi meramente formali od errori materiali commessi nella loro indicazione.