16 maggio 2010

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI CIASCUN COMPONENTE IL R.T.I.

Parere dell’AVCP n. 41 del 25/02/2010.
Il bando di gara prevedeva espressamente che “a pena di esclusione, i R.T.I dovranno indicare, distintamente per categoria, la quota di partecipazione di ciascun componente l’associazione, comunque nei limiti dei requisiti posseduti”.
Al riguardo lo stesso bando stabiliva gli importi dei lavori di cui è composto l’intervento come di seguito indicato: OG3 per € 3.670.896,75 (categoria prevalente), OS24 per € 639.279,76, OG11 per € 500.075,53 (categorie scorporabili e subappaltabili) e OS10 per € 15.131,66 (non rilevante ai fini della qualificazione).
Il costituendo RTI proponeva al riguardo, nel rispetto di quanto stabilito al comma 13 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163 /2006, di fornire i requisiti minimi previsti dalla legge nella seguente proporzione:
- La capogruppo, con la propria iscrizione SOA nella Categoria OG3 classifica IV, concorre all’integrazione del requisito richiesto nella percentuale del 84,414% di detta categoria, mentre con la propria iscrizione SOA nella categoria OS24 classifica V, concorre all’integrazione del requisito richiesto nella percentuale del 100% di detta categoria;
- la mandante, con la propria iscrizione SOA nella categoria OG3, classifica IV, concorre all’integrazione del requisito richiesto nella percentuale del 15,586%. Le predette imprese raggruppate dichiaravano, altresì, la quota percentuale globale di partecipazione al raggruppamento in misura, rispettivamente, del 77% e del 23%.
Ciò premesso, la stazione appaltante ha correttamente ritenuto che l’impresa capogruppo non possedesse il requisito dell’iscrizione alla categoria generale OG3 per la classifica adeguata agli importi previsti nel bando, considerando come termine di partecipazione la percentuale espressamente dichiarata del 84,414%.
Risulta, infatti, che la suddetta impresa è iscritta nella categoria OG3, classifica IV, che per legge dà la possibilità al soggetto di partecipare alle gare per l’affidamento di lavori sino all’importo di € 2.582.284, che in virtù dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 può essere incrementato di un quinto e raggiungere quindi € 3.098.740,80, mentre l’importo assunto con la dichiarata percentuale del 84,414% di detta categoria OG3, (prevista dal bando per un importo di € 3.670.896,75) risulta essere pari a € 3.098.750,75.
La prevalenza dell’importo dichiarato su quello effettivamente posseduto, ancorché di soli € 10, conduce a ritenere mancante per la capogruppo il requisito in questione per classifica adeguata e, quindi, corretta l’esclusione disposta dalla stazione appaltante. Né la discrepanza di cui trattasi può essere intesa come un mero errore materiale nella dichiarazione, emendabile secondo il dettato dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, attesa l’esplicita e non equivoca previsione di un puntuale e formale obbligo di dichiarare, per categoria, la quota di partecipazione di ciascun componente il RTI, espressamente corredato dalla sanzione dell’esclusione. Peraltro, l’incremento del quinto previsto dal citato art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 è stabilito dal legislatore in modo vincolante per la stazione appaltante, senza alcuna possibilità di aumentare tale limite fino a compensare il suddetto valore differenziale.