17 maggio 2010

DENUNCIA DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO E DELLE STRUTTURE METALLICHE

La LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2000, n. 1 sul “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998”, all’art. 3, comma 83, stabilisce che sono delegate ai comuni le funzioni relative a:

a) ricevimento delle denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), oggi confluita nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).

I chiarimenti in ordine alle procedure connesse alle funzioni di vigilanza e controllo sono contenuti in una circolare della Direzione regionale competente del 16/3/2005, inviata agli STER, all'Ance, ai Comuni, agli ordini degli Ingegneri e degli architetti.
Lo STER è la Struttura Territoriale della Regione Lombardia con sede decentrata nelle varie provincie. Ha assorbito le funzioni dell'ex Genio Civile e ha competenza per lo Sviluppo del Territorio (acque, piani territoriali, opere pubbliche, difesa del suolo, ecc.).