09 maggio 2010

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

Parere dell’AVCP n. 64 del 25/03/2010
Il parere riguarda la questione dello spirare del termine di dieci giorni, previsti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 163/2006, senza che sia stata prodotta da parte del concorrente sorteggiato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa autodichiarati in sede di partecipazione alla gara.
La stazione appaltante ha trasmesso a mezzo di posta elettronica la necessaria comunicazione al concorrente. Tale circostanza è documentalmente provata dal report di consegna della e.mail generato automaticamente dalla piattaforma. Quanto alla regolarità della predetta comunicazione bisogna far riferimento alle specifiche previsioni contenute negli atti di gara, dove vengono evidenziate le modalità di registrazione al sistema, di assegnazione della casella di posta elettronica agli operatori, nonché del relativo utilizzo dei predetti strumenti informatici. Dal report emerge che la suddetta casella di posta elettronica è stata più volte usata nel corso della gara telematica dal concorrente, che sulla stessa ha ricevuto anche tutta la documentazione di gara inviata dalla stazione appaltante.
Quanto alla natura perentoria del termine in questione, la stessa si desume da una copiosa giurisprudenza e da numerose pronunce dell’Autorità (da ultimo, determinazione n. 5/2009). Se fosse possibile presentare i documenti richiesti oltre quel termine e non fosse previsto alcun momento finale, l’amministrazione sarebbe costretta a tenere in piedi sine die la struttura organizzativa predisposta per la gara, per esaminare la necessaria documentazione, con l'impossibilità di chiudere definitivamente l'attività di verifica dei requisiti e di poter procedere successivamente alla apertura delle offerte. Ciò contrasterebbe, peraltro, con il principio di economicità del procedimento di cui all’articolo 1 della legge n. 241/1990 e all’articolo 2 dello stesso Codice dei contratti pubblici.
Ulteriore conseguenza del mancato rispetto dell’onere imposto dalla legge e dalla comunicazione della stazione appaltante è in ogni caso l’escussione della garanzia provvisoria, tra le cui funzioni vi è quella di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alle gare in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dal bando, al fine di assicurare serietà e correttezza all’intero procedimento di gara e di liquidare forfetariamente il danno subito dalla stazione appaltante (Cfr. CdS, Sez. V, 28 giugno 2004 n. 4789 e 19 novembre 2009 n. 7255). Il suo incameramento è quindi conseguenza diretta ed automatica dell’inadempimento del partecipante.
Se il concorrente ha partecipato alla gara per tutti i lotti e atteso che gli stessi requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa erano richiesti per l’aggiudicazione di ogni singolo lotto, il concorrente è da ritenersi inadempiente per ciascuno dei suddetti lotti, per cui devono essere sottoposte a escussione tutte le cauzioni provvisorie fornite dal concorrente per ogni singola partecipazione, senza che in tale valutazione vincolata e dovuta possa avere alcuna influenza la particolarità dello svolgimento della gara in via telematica.