27 giugno 2010

DURC IN CASO DI ATI

Con l'Interpello n. 19/2010 del 09/06/2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in materia di DURC nel caso di Associazione Temporanea di Imprese (ATI). In particolare nella fattispecie esaminata l'ATI sottoscrive un contratto di appalto e costituisce una società consortile per l'esecuzione dei lavori.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a), del D.Leg.vo 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII, che al punto 01 prevede per le imprese affidatarie di indicare al committente/responsabile dei lavori almeno i nominativi e le mansioni dei soggetti della propria impresa incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), mentre al successivo punto 1 prevede che ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente/responsabile dei lavori almeno l'iscrizione alla camera di commercio, il documento di valutazione dei rischi, ed il DURC.
Il DURC va dunque verificato anche per le imprese affidatarie, anche se non esecutrici, in quanto queste devono come minimo assolvere i compiti di cui al citato art. 97. Prima dell'affidamento dei lavori la verifica del DURC delle imprese costituenti l'ATI è indispensabile per assolvere l'obbligo di accertamento dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, che nella fase iniziale sono le uniche imprese che dovrebbero eseguire i lavori.
Nelle fasi successive l'intera esecuzione dei lavori è in capo all'esecutrice (nella fattispecie società consortile), che assume in sè i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, tra cui il potere di subappaltare parte dell'opera, nonché gli oneri di cui all'art. 97 del D. Leg.vo 81/2008.
Riassumendo:
- all'atto dell'affidamento dei lavori il DURC sarà verificato per tutte le imprese costituenti l'ATI,
- mentre al momento del pagamento dei SAL la verifica interesserà esclusivamente la società esecutrice e le eventuali subappaltatrici;
- nella fattispecie esaminata la stazione appaltante è tenuta altresì a verificare la titolarità esclusiva di tutta l'esecuzione dell'opera da parte della società consortile.