12 settembre 2010

LA COMMISSIONE DI GARA DEVE APRIRE PRIMA LE OFFERTE TECNICHE O LE OFFERTE ECONOMICHE?

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che incorre in una violazione di legge la Commissione giudicatrice che, in sede di apertura delle buste, procede alla valutazione delle offerte economiche prima delle offerte tecniche.
Il principio tutelato è infatti quello di garantire la regolarità e la trasparenza della gara: “Il rispetto dei generalissimi ed inderogabili principi della par condicio tra i concorrenti e del regolare, trasparente ed imparziale svolgimento della gara esige che sia garantita l'assoluta segretezza delle offerte economiche fintanto che non siano state valutate l'ammissibilità dei partecipanti e le componenti tecnico-qualitative dell'offerta: tale rigoroso formalismo – che non tollera equipollenti – si spiega con l’esigenza di evitare che a seguito di un’indebita ed intempestiva conoscenza delle offerte economiche possano avanzarsi contestazioni per la concreta possibilità di prendere visione del contenuto della documentazione tecnica racchiusa nei plichi e di provvedere alla sua sostituzione “mirata”” (Consiglio di Stato, sez. VI – 10/7/2002 n. 3848).
In sostanza, una valutazione delle offerte economiche prima delle offerte tecniche porta i Commissari di gara ad una non serena valutazione delle offerte: “costituisce ordinario quanto inderogabile canone operativo, nelle pubbliche gare, necessario a garantirne la trasparenza, la massima obiettività nell'assegnazione dei punteggi e, in definitiva, la par condicio tra i concorrenti, quello per cui l'assegnazione dei punteggi tecnici deve precedere la conoscenza delle offerte economiche; poiché, altrimenti, conosciuti i punteggi relativi alle altre voci, nonché i contenuti delle offerte economiche e individuati, in base a criteri di automaticità, i punteggi correlati a queste ultime, la commissione valutatrice ben potrebbe, in astratto, modulare l'assegnazione del punteggio discrezionale di cui si tratta in modo da orientare l'esito definitivo della gara” (Cds, sez. V, 2 ottobre 2006, n. 5735).
In particolare, nessun elemento economico può essere inserito nell’offerta tecnica senza che questo possa alterare la serenità di valutazione da parte dei Commissari di gara: “costituisce violazione degli essenziali principi della "par condicio" e di segretezza delle offerte – nella fase di valutazione dei requisiti tecnici – l'inserimento, da parte dell'impresa aggiudicataria, di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, in quanto la commistione così introdotta tra profilo tecnico ed economico è di per sè idonea ad introdurre elementi perturbatori della corretta valutazione da parte della Commissione di gara” (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II – 15/10/2001 n. 751).
Nel caso in cui un concorrente inserisca nella busta destinata a contenere la documentazione amministrativa un piano finanziario ed un riepilogo da cui risulta l'offerta economica, “viola i principi posti a tutela della correttezza delle gare e, in primis, quelli della segretezza dell'offerta e dell'imparzialità” (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II – 13/6/2003 n. 3977).
Secondo il Consiglio di Stato questa regola va applicata in modo rigoroso alle procedure di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nelle quali ampio spazio è rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella valutazione di elementi e parametri ulteriori rispetto a quello meramente automatico del prezzo più basso, poichè “in tale contesto procedimentale – caratterizzato da un elevato margine di apprezzamento nell’attribuzione dei punteggi ai molteplici elementi costitutivi dell’offerta – il principio di segretezza risponde all’esigenza, ancora più avvertita, di evitare sospetti di parzialità a favore dell’impresa della cui offerta economica si sia presa cognizione, poiché in base al suo scostamento dal prezzo base indicato dall’amministrazione nel bando si potrebbe intraprendere un intervento “compensativo” teso a far recuperare, con un punteggio più elevato riservato agli elementi non matematici, l’eventuale minore convenienza dell’offerta medesima” (Consiglio Stato, sez. II – 30/4/2003 n. 1036).