14 novembre 2010

VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Nell'articolo 95 del Codice dei contratti viene precisato che ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del nuovo codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al Soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione:
• ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
• all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni,
• alla lettura della geomorfologia del territorio,
• nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.
Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del codice stesso e relativa disciplina regolamentare.
La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

Con l'articolo 96 viene definita, poi, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico che si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente.
La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.
Sulla necessità di sottoporre preliminarmente un progetto comprensivo di attività di scavo (strade, acquedotti, fognature, ecc.) al parere della Soprintendenza per i beni archeologici, indipendentemente dall’esistenza o meno di un’area di interesse archeologico, si veda il parere esaustivo della Regione Piemonte.