12 febbraio 2012

DECRETO SALVA ITALIA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI



1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro resta comunque disciplinata:
b) dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;


3. L’articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 132, comma 3, e dell’articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell’eventuale superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

a) al comma 10, le parole da: “ricevuti dalle Regioni” fino a: “gestori di opere interferenti”, sono sostituite dalle seguenti: “pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
“10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.”.

5. All’articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: “di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 28“ sono sostituite dalle seguenti: “di importo pari o superiore a 100.000 euro“. L’articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è abrogato.

6. All’articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: “in caso di fallimento dell’appaltatore”, sono aggiunte le seguenti: “o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso” e, dopo le parole “ai sensi degli art. 135 e 136”, sono aggiunte le seguenti: “o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252”.

7. All’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.”.

8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 112 è inserito il seguente:
Art. 112-bis (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro) 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all’articolo 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.";
b) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole “87; 88; 95; 96;” sono inserite le seguenti: “112-bis;”.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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19 dicembre 2011

CONTRATTI PUBBLICI NEI SETTORI DELLA DIFESA E SICUREZZA


DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011,n. 208. Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011.
Entrata in vigore del provvedimento: 15 gennaio 2012 

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11 dicembre 2011

TERM SHEET DELLA DETERMINA A CONTRARRE

La determina a contrarre stabilisce i seguenti termini:
TIPO DI APPALTO/CONCESSIONE:
  • appalto pubblico di lavori (art.3)
  • appalto pubblico di forniture (art.3)
  • appalto pubblico di servizi (art.3)
  • appalto pubblico misto (art.14)
  • concessione di lavori pubblici (art.142)
  • concessione di servizi
  • accordo quadro (art.59)
  • locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art.160-bis)
OGGETTO DEL CONTRATTO DI LAVORI (art.53)
  • sola esecuzione
  • progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo
  • progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare
TIPOLOGIA DEL CONTRATTO (art.53)
  • A corpo
  • A misura (di sola esecuzione per importo inferiore a 500.000 euro oppure relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, opere in sotterraneo, opere di fondazione, consolidamento dei terreni)
  • Misto a corpo e misura
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI (art.54)
  • Aperta
  • Ristretta
  • Negoziata con o senza pubblicazione di bando di gara
CRITERIO PER SELEZIONARE LA MIGLIORE OFFERTA (art.81)
  • Criterio del prezzo più basso
  • Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO PIU’ BASSO (art.82)
  • Per i contratti a misura: mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari
  • Per i contratti a corpo: mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari
  • Per i contratti parte a corpo e parte a misura: mediante offerta  a prezzi unitari
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (art.83)
  • Elenco dei criteri di valutazione dell’offerta pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto
  • Pesi o punteggi attribuiti a ciascun criterio di valutazione
  • Indicazione per ciascun criterio di valutazione, ove necessario, dei sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi
  • Metodologia stabilita dal Regolamento per l’attribuzione dei punteggi
  • Pesi o punteggi globalmente pari a 100; per i contratti di appalto integrato (art. 53, comma 2, lettere b) e c) i punteggi relativi agli elementi qualitativi non devono essere inferiori a 65.
IMPORTO A BASE DI GARA
CATEGORIA PREVALENTE E ULTERIORI CATEGORIE GENERALI E SPECIALIZZATE DI CUI SI COMPONE IL LAVORO / tabella con data da leggere come 8 giugno 2011
DURATA DEL CONTRATTO
GARANZIE
PENALI

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DECRETO LEGGE 211/2011 (DECRETO MONTI) - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI


Art. 44. Disposizioni in materia di appalti pubblici (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 )

1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati:



3. L’articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 132, comma 3, e dell’articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell’eventuale superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.


a) al comma 10, le parole da: “ricevuti dalle Regioni” fino a: “gestori di opere interferenti”, sono sostituite dalle seguenti: “pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
“10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.”.


6. All’articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: “in caso di fallimento dell’appaltatore”, sono aggiunte le seguenti: “o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso” e, dopo le parole “ai sensi degli art. 135 e 136”, sono aggiunte le seguenti: “o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252”.

7. All’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.”
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8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 112 è inserito il seguente:
Art. 112-bis (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro) 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all’articolo 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.";
b) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole “87; 88; 95; 96;” sono inserite le seguenti: “112-bis;”.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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20 novembre 2011

NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ D'IMPRESA. STATUTO DELLE IMPRESE


Pubblicata nella G.U. n. 265 del 14novembre la legge 11 novembre 2011, n. 180: Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. 
Gli articoli 12 e 15 modificano il Codice dei contratti mentre l’art. 13 stabilisce modalità operative che incidono sulle procedure degli appalti pubblici. In particolare:

1. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28».

Art. 13. Disciplina degli appalti pubblici
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese.
2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;
b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;
c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante:
1) l'assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione a società miste pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità previsti dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dell'appalto;
2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;
3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;
d) introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.
5. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

Art. 15. Contratti di fornitura con posa in opera
1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni  sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

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31 maggio 2011

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO PUBBLICO

Documentazione tratta dal sito dell’Ordine degli ingegneri di Genova.

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25 marzo 2011

CODICE DEI CONTRATTI: MODIFICHE CON AFFIDAMENTI DIRETTI FACILITATI


Il testo che passa, ora, all'esame del Senato contiene diverse disposizioni tra cui:
  • misure per la lotta ai ritardi nei pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  • suddivisione degli appalti pubblici in lotti;
  • semplificazione dell'accesso alle gare per le aggregazioni tra pmi;
  • introduzione di modalità per il coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture delle imprese residenti nei territori in cui sono localizzati gli investimenti;
  • istituzione presso le prefetture di elenchi di imprese e fornitori contenenti l'adesione da parte delle imprese a obblighi di trasparenza e tracciabilità dei flussi di denaro;
  • innalzamento da 500.000 a 1,5 mln di euro della soglia massima entro cui i lavori possono essere affidati con procedura negoziata;
  • innalzamento da 100.000 a 193.000 euro della soglia massima entro cui i servizi di architettura e di ingegneria possono essere affidati con le norme semplificate dettate dall’articolo 57, comma 6 del Codice;
In particolare, con un articolo aggiuntivo (art. 11-bis) vengono modificati gli articoli 91 comma 1, 122 comma 7-bis e 123 comma 1 del Codice dei contratti; in dettaglio le modifiche ai tre articoli prevedono:
con la modifica dell'articolo 91, viene innalzato, in pratica, l'originario importo da 100.000 euro a 125.000 euro per le amministrazioni centrali indicate nell’allegato IV del Codice ed a 193.000 euro per le altre amministrazioni rendendo possibile per tutte gli enti appaltanti diversi da quelli indicati nel citato allegato 4, l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di importo a base di gara inferiore a 193.000 euro l'affidamento con le norme semplificate dettate dall'articolo 57, comma 6 del Codice; si tratta in pratica di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con un invito rivolto ad almeno 5 soggetti;
con la modifica dell'articolo 122, viene innalzato l'originario importo di 500.000 euro a 1,5 milioni di euro rendendo possibile l'affidamento dei lavori con le norme semplificate dettate dall'articolo 57, comma 6 del Codice; si tratta in pratica di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con un invito rivolto ad almeno 3 soggetti;
con la modifica dell'articolo 123, viene raddoppiato l'originario importo di 1 milione di euro a 2 milioni di euro rendendo possibile l'utilizzazione della procedura ristretta semplificata per l'appalto di lavori con l'invito di almeno 20 concorrenti.

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06 febbraio 2011

LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE UE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

L’Unione Europea proporrà delle modifiche alle regole sul public procurement a partire dal 2012, avviando una consultazione con le parti interessate che riguarderà la modernizzazione delle norme, degli strumenti e dei metodi relativi agli appalti pubblici per conseguire meglio gli obiettivi.
I risultati della consultazione dovrebbero consentire una rielaborazione della disciplina contenuta nelle direttive 17 e 18 sotto il profilo del miglioramento dei costi della normativa europea in materia di appalti pubblici.
La pubblicazione del Libro Verde apre la procedura, ponendo una serie di questioni appresso indicate:
• Rendere l’aggiudicazione degli appalti pubblici più facile e flessibile;
• Facilitare ulteriormente l’accesso alla contrattazione pubblica su base europea , specialmente per le piccole e medie imprese;
• Fare sì che i contratti pubblici possano costituire un migliore supporto di altre politiche di sviluppo;
Le risposte e i contributi a tali interrogativi potranno essere utilmente inviati - entro e non oltre il 18 aprile 2011 al seguente indirizzo: MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu

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