03 marzo 2011

DEPOSITO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Di regola, in sede di offerta le imprese che intendono subappaltare i lavori, debbono dichiarare le parti degli stessi che intendono affidare in sede di appalto.
Successivamente all'aggiudicazione dei lavori e nel corso dei lavori stessi, l'impresa che ha chiesto di subappaltare i lavori deve chiedere l'autorizzazione alla stazione appaltante, corredando la richiesta con l'indicazione del soggetto a cui intende subappaltare i lavori medesimi e con uno schema di contratto di subappalto che rispetti tutte le prescrizioni dell'art. 118.
Il deposito oltre che dello schema del contratto deve essere corredato dalla documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti generali e speciali per partecipare all'appalto, richiesti dalla normativa della legge quadro per l'esecuzione dei lavori pubblici.
Dalla data di ricevimento della predetta istanza decorre il termine di trenta giorni per il rilascio dell'autorizzazione che e' da considerare assentita se in esso l'amministrazione non provvede al diniego dell'autorizzazione stessa.
Un successivo adempimento autonomo e' quello del deposito del contratto di subappalto, una volta stipulato, presso la stazione appaltante.
Un termine di giorni 20 deve decorrere prima dell'inizio dei lavori ed e' inteso ad assegnare all'amministrazione un ulteriore spatium deliberandi per la verifica del contratto stipulato e comporta un divieto per l'appaltatore di consentire l'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni da parte del subappaltatore.
Questa procedura che viene in via ordinaria seguita non esclude - in mancanza di divieto normativo in proposito - che possa essere depositato, all'atto della richiesta di autorizzazione, non lo schema, ma il contratto di subappalto stipulato. In tal caso il termine di 30 giorni anzidetto copre sia lo spazio lasciato all'amministrazione per concedere o negare l'autorizzazione, sia il termine di 20 giorni prescritto come attesa prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
Nel caso di subappalto senza autorizzazione dell'amministrazione subappaltante gli effetti sono chiaramente indicati per legge. A parte l'obbligo di denuncia al magistrato penale, ove ricorrano gli estremi relativi, e' rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione l'avvalersi delle facolta' che la legge le assegna di far valere l'invalidita' del contratto, di chiederne la risoluzione, a seguito di una ponderata valutazione degli interessi dell'amministrazione stessa.
In ordine, infine, alla possibilita' di autorizzazione a sanatoria, va considerato che la funzione della norma a contenuto di prevenzione, come risulta dalla stessa intitolazione della legge, ed il principio che l'autorizzazione deve precedere l'attivita' e non seguirla, inducono a ritenere inammissibile la sanatoria stessa, salva l'adozione di provvedimenti per la definizione di rapporto patrimoniale, ancorche' si debba ritenere che gli stessi intercorrono, in via principale, tra l'appaltatore ed il subappaltatore.

Determinazione dell’AVCP n.20/2000 del 5/4/2000

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