29 febbraio 2012

FORMAZIONE PER I CONTROLLORI DELLA SICUREZZA STRADALE


Con il D.M. 23/12/2011, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 11/02/2012, viene adottato il programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, in attuazione dell’art. 9 del D. Leg.vo 15/03/2011, n. 35. Il provvedimento è in vigore dal 12/02/2012.
Il programma, pubblicato in allegato al decreto in commento, deve essere adottato dagli enti formatori per lo svolgimento dei corsi di formazione finalizzati alla certificazione dell'idoneità professionale allo svolgimento delle attività previste per i controllori della sicurezza stradale nel citato D. Leg.vo 35/2011.
Il corso per controllori fornisce anche una preparazione per l'effettuazione delle ispezioni nelle gallerie stradali, ai sensi del D.Leg.vo 264/2006.
Come previsto dall'art. 9, comma 1, del D. Leg.vo 35/2011, il D.M. 23/12/2011 fissa anche le modalità di entrata  in operatività e di gestione dell'elenco ministeriale nel quale sono iscritti i soggetti abilitati a svolgere le funzioni di controllori ed ispettori su tutto il territorio nazionale.
Il corso, della durata complessiva non inferiore a 180 ore, è articolato in moduli e sottomoduli, secondo quanto indicato nel programma allegato al decreto 23/12/2011 (in cui è specificata anche la durata minima di ciascun modulo). Gli enti formatori autorizzati possono organizzare corsi di formazione secondo un calendario dagli stessi definito che comunque deve prevedere la conclusione del corso entro 12 mesi dalla sua attivazione.

La frequenza del corso di formazione è obbligatoria e sono consentite al massimo 36 ore di assenza.
L'idoneità professionale certificata con il superamento dell'esame finale, scritto ed orale, consente l'iscrizione nell'elenco dei controllori ed ispettori gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui al comma 7 dell'art. 4 del D. Leg.vo 35/2011. L'esame si divide in 3 prove scritte ed una orale, e in caso di superamento positivo viene rilasciato il «Certificato di idoneità professionale».
Entro aprile-maggio uscirà anche il decreto, ancora più interessante, su come effettuare le analisi di sicurezza e le ispezioni.

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16 gennaio 2012

MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE DA APPLICARE A TRATTI INTERESSATI DA LAVORI STRADALI

Decreto Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti 12/12/2011 (G.U. 22/12/2011 n. 297) 
Misure di sicurezza temporanee da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 35/2011

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale transeuropea interessati da lavori stradali, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 35 del 2011.
2. Le modalità attuative delle presenti disposizioni costituiscono norme di principio per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale trans europea.
Art. 2. Misure di sicurezza temporanee e soggetti interessati
1. Gli enti gestori provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, agli articoli da 30 a 43 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed alla direttiva ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 6688.
2. Al fine di garantire il rispetto e l'uniformità ai principi generali già applicati, si adottano quali misure di sicurezza temporanee le disposizioni contenute nel "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con il decreto ministeriale 10 luglio 2002, che fornisce schemi ed esempi pratici di applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea.
Art. 3. Attività ispettive ed autorità competente
1. Le attività ispettive di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, comprendenti anche gli accertamenti sui possibili effetti sulla sicurezza del flusso di traffico derivanti dall'esecuzione dei lavori stradali, dovranno tener conto delle disposizioni di cui al precedente art.
2. Tali attività sono svolte sotto la responsabilità della Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale n. 305 del 2011. Le ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 35 del 2011. Si applicano i casi di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, terzo periodo.
3. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, la circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699, recante le "Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade" costituisce norma di riferimento anche per le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione del presente decreto.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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14 ottobre 2011

DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE

Sulla G.U. n. 233 del 06/10/2011 è stato pubblicato il D.M. Infrastrutture e Trasporti 28/06/2011, che reca disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel campo di applicazione della norma UNI EN 1317-5:2007+A1:2008, concernenti le barriere di sicurezza stradali. I possono essere progettati, fabbricati o fatti fabbricare, da produttori, gestori delle infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al mercato dei dispositivi stessi, e a decorrere dal 01/01/2011 i dispositivi di ritenuta stradale utilizzati ed installati devono essere muniti di marcatura CE, apposta a seguito dell'emissione di certificato CE di conformità, e di dichiarazione CE di conformità, rilasciata dal fabbricante/produttore/mandatario.
Le stazioni appaltanti, oltre alla citata documentazione, acquisiscono i rapporti delle prove al vero, effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di norme UNI EN 1317, e le modalità di esecuzione delle prove stesse, comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo è stato sottoposto a prova ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5.
L'installazione, la manutenzione, i controlli e le riparazioni dei dispositivi di ritenuta stradale sono eseguiti conformemente alle prescrizioni, alle indicazioni e alle informazioni fornite dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e descritte, nel rispetto delle pertinenti istruzioni tecniche di installazione vigenti, nel manuale per l'utilizzo e l'installazione, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato 1 del decreto.
Nelle more dell'emanazione, prevista entro il 21/10/2012, dell'aggiornamento delle istruzioni tecniche per l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, concernente anche i controlli in fase di accettazione e di installazione dei dispositivi medesimi, restano in vigore le istruzioni tecniche di installazione di cui al D.M. 21/06/2004.
I dispositivi di ritenuta stradale sprovvisti di marcatura CE omologati fino al 31/12/2010 ai sensi del D.M. 21/06/2004, oppure quelli sottoposti con esito positivo alle prove d'urto prescritte dalle norme UNI EN 1317, i cui rapporti siano stati verificati ai sensi del D.M. 21/06/2004 da parte della stazione appaltante, possono essere utilizzati non oltre il 21/10/2012, purché immessi sul mercato entro il 31/12/2010, ovvero installati entro tale termine.

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11 aprile 2011

GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE

Sulla G.U. n. 81 del 08/04/2011 è stato pubblicato il D. Leg.vo 35 del 15/3/2011 “Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture”, che recepisce la Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, in attuazione della L. 96/2010 (Comunitaria 2009).
Il decreto prevede l'istituzione e l'attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza.
Il provvedimento si applica alle strade, siano esse in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico, appartenenti alla rete stradale transeuropea. Per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i contenuti del decreto costituiscono norme di principio.
Dal 01/01/2016 lo stesso si applica anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal D. Leg.vo 461/1999, non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico.
Questo termine potrà essere prorogato con decreto ministeriale, comunque non oltre il 01/01/2021.

Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale
Per tutti i progetti di infrastruttura è effettuata, anteriormente all'approvazione del progetto preliminare, la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS), i cui contenuti saranno stabiliti con decreto ministeriale entro il 19/12/2011.

Controlli della sicurezza stradale
Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di infrastruttura, nonché dei progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato sono effettuati i controlli della sicurezza stradale, entro 12 mesi dalla messa in esercizio, da parte di controllori, aventi i requisiti di cui all'art. 9, inseriti in appositi elenchi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I programmi di formazione per i controllori e le modalità di gestione dell'elenco degli stessi saranno definiti con decreto ministeriale entro il 19/12/2011.
Fino all'entrata in operatività dell'elenco dei controllori, le attività di controllo della sicurezza stradale, di verifica della classificazione dei tratti stradali, e le ispezioni di sicurezza, di cui agli artt. 4-6 del decreto,sono svolte da soggetti iscritti da almeno 10 anni all'albo dell'ordine degli ingegneri, nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, in possesso di esperienza di progettazione stradale, analisi di incidentalita', ingegneria del traffico o altre attività inerenti alla sicurezza stradale, documentata dall'avvenuto espletamento delle predette attività relative ad almeno 5 progetti.

Classificazione e gestione della sicurezza
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti e la classificazione della sicurezza della rete stradale esistente, entro il 23/04/2014, e successivamente con cadenza triennale.

Le regioni sono tenute a dettare la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea, entro il 31/12/2020.
Il decreto non si applica alle gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del D. Leg.vo 264/2006.

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