30 maggio 2011

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE A UN MILIONE DI EURO

Il Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 ha apportato modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 tra le quali la seguente:

- all'articolo 122:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1";

2) il comma 7-bis è abrogato.

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