29 maggio 2011

I POTERI DELLA COMMISSIONE DI GARA

La Commissione svolge un ruolo ed esercita poteri indubbiamente delicati e complessi, fonti di variegate interpretazioni e, sovente, di non infrequenti ricorsi.
Uno dei primi importanti poteri esplicati dalla Commissione è costituito dal cosiddetto potere di “autotutela decisoria”.
Costituisce principio pacifico e consolidato che la Pubblica Amministrazione, ed anche le Commissioni di gara, possono riesaminare sempre i propri atti, al fine di renderli legittimi o di adeguarli al pubblico interesse. Tale principio si riconnette non solo all’autotutela della P.A., ma anche al cosiddetto principio di “inesauribilità del potere amministrativo”, secondo il quale il potere, una volta esercitato, non viene consumato interamente, ma può essere motivatamente riesercitato, anche in funzione di ritiro degli atti precedentemente emanati. L’inesauribilità è collegata alla funzionalizzazione del potere amministrativo alla cura di pubblici interessi, per cui il potere può e deve essere riesercitato, laddove si appalesi opportuno o necessario per la tutela del pubblico interesse medesimo.

In materia di pubblici appalti, il Consiglio di Stato, Sez. V^, con la sentenza n. 661/2000, evidenzia che assume particolare rilievo l’esigenza di assicurare il puntuale rispetto delle regole della concorrenza tra le imprese, nell’interesse generale alla corretta ed efficace gestione delle risorse pubbliche. Ancora, sempre il CdS evidenzia che tutto il sistema del procedimento contrattuale di evidenza pubblica mira ad attuare un’ampia ed efficace rete di controlli, per garantire la legittimità dell’azione amministrativa.Il potere di “autotutela decisoria” in materia di pubblici appalti trova ampia e consolidata conferma nella giurisprudenza. Nelle gare per l’aggiudicazione dei contratti della P.A., la Commissione giudicatrice, fin quando gli atti del procedimento siano nella sua disponibilità, e l’organo di amministrazione attiva, dopo la trasmissione degli atti per l’approvazione, possono procedere al riesame, alla rettifica ed all’annullamento degli atti del procedimento, in via di autotutela (Tar Lazio, sez. I bis, n. 12246/2002; fra le tante, anche: CdS, sez. V^, n. 2863/2002).
Il potere di autotutela decisoria, ovviamente, incontra limiti nel suo esplicarsi. Tali limiti sono rappresentati, innanzitutto, dalla trasparenza e dall’imparzialità, nel senso che il procedimento di autotutela, deve essere caratterizzato da una stretta osservanza ai due richiamati principi. La giurisprudenza ha puntualmente individuato i seguenti cinque limiti all’esplicarsi del potere di autotutela decisoria:- obbligo di una congrua motivazione;
- presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riconducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità;
- necessaria considerazione dell’affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto anche del tempo trascorso dalla sua adozione;
- rispetto delle regole del contradditorio procedimentale;
- effettuazione di una adeguata istruttoria.
Inoltre, va considerato che la giurisprudenza mette in luce la necessità di ricercare un punto di equilibrio e di proporzione fra la rigidità formale delle procedure ed il livello di discrezionalità dei criteri di gara. In altri termini, la citata rigidità formale deve essere rapportata alla discrezionalità, nel senso che se quest’ultima è elevata, pure le garanzie formalistiche debbono essere adeguate in misura parallela.Viene, inoltre, attribuito alla Commissione il potere di sospendere le sedute, disponendo i relativi rinvii. Tale potere costituisce un eccezione al principio di continuità delle gare, il quale esige, nei limiti del possibile, che l’attività della Commissione venga concentrata temporalmente al massimo, allo scopo di evitare pericoli e deviazioni nella valutazione delle offerte. Come è ben noto, il principio di continuità non costituisce un “dogma assoluto”, ben conoscendo deroghe ed eccezioni.
La giurisprudenza evidenzia, tuttavia, la necessità che le interruzioni o le sospensioni siano motivatamente giustificate (CdS, sez. V, n. 442/1994; CdS, sez. IV, n. 1603/1998). Inoltre, la giurisprudenza (CdS, sez. IV^, n. 1.612/2002) evidenzia l’indispensabilità, in caso di rinvio, di predisporre misure idonee a prevenire la possibilità di manomissione dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti. T.A.R. Campania, sez. VIII, 20 luglio 2007, n. 6860

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