29 maggio 2011

NATURA GIURIDICA DELLA COMMISSIONE DI GARA

La Commissione di gara costituisce un organo straordinario, temporaneo e perfetto. Organo straordinario, in quanto viene istituito per la cura di una particolare procedura, connessa ad un singolo e specifico appalto; organo temporaneo, nel senso che la Commissione viene a sciogliersi nel momento in cui esaurisce i suoi compiti, attraverso l’individuazione della migliore offerta; collegio perfetto, in quanto necessita, in molti casi (per le operazioni di carattere valutativo, non per quelle a carattere istruttorio) della presenza del plenum dei componenti per poter correttamente e legittimamente funzionare.
Il Codice dei contratti pubblici contiene una puntuale disciplina della commissione di gara, in riferimento all’eventualità, in cui si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 84), ed in tema di concorso di progettazione (art. 106).
Ai sensi dell’articolo 84, la commissione di gara:
- viene nominata dalla stazione appaltante (organo competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto);
- è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
- è possibile la partecipazione di funzionari, appartenenti ad altra amministrazione, in qualità di commissari esterni (possibilità introdotta dal secondo decreto correttivo, il D.Lgs n. 113/2007);
- è presieduta, di norma, da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente (possibilità introdotta dal secondo decreto correttivo, il D.Lgs n. 113/2007).
I commissari, diversi dal presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Coloro che, nel biennio precedente, hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari, relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni, presso le quali hanno prestato servizio. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Ai sensi del comma 10° dell'articolo 84, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il comma 12° dell’articolo 84, infine, prescrive che, in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
Ai sensi dell’articolo 106 (concorso di progettazione), alla commissione di gara si applicano le medesime disposizioni, previste dall’articolo 84, nei limiti di compatibilità. Se ai partecipanti ad un concorso di progettazione viene richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica od una qualifica equivalente. T.A.R. Campania, sez. VIII, 20 luglio 2007, n. 6860

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