24 maggio 2011

INFILTRAZIONI MAFIOSE - INFORMATIVA

Relativamente alle gare di appalto ed infiltrazioni mafiose, le informative devono fondarsi su elementi di fatto che, in quanto aventi carattere sintomatico ed indiziante, denotino in senso oggettivo il pericolo di collegamenti tra la società o l’impresa e la criminalità organizzata, da valutarsi sulla base di un esame complessivo degli elementi raccolti non essendo sufficiente la verifica di uno solo di essi.
Si richiede quindi un attendibile “giudizio di possibilità” “secondo la nozione di pericolo”, per il quale non occorre che sia provata l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, ancorché ragionevole e circostanziato, la mera possibilità di interferenze malavitose rivelata da fatti idonei a configurarne il substrato con un accertamento, perciò, di grado inferiore e diverso da quello richiesto per l’individuazione di responsabilità penali. Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 21.04.2010 n. 2224

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