18 maggio 2011

I POTERI DELLA COMMISSIONE DI GARA

Le commissioni possono delegare talune operazioni di gara. Tale potere costituisce eccezione al principio di collegialità della Commissione, secondo cui la medesima costituisce un collegio perfetto e deve, quindi, operare con il plenum dei suoi componenti. Tale principio esplica valore solo in riferimento alle attività tipicamente valutative delle Commissioni, ben potendo procedersi ad una delega, laddove si tratti di un’attività meramente istruttoria e preparatoria, oppure di un’attività strumentale e vincolata.
Va evidenziato che non è possibile, da parte della Commissione, prendere atto delle valutazioni effettuate da un singolo componente, in quanto la valutazione costituisce un’attività di competenza esclusivamente collegiale (Tar Toscana, sez. II, n. 949/2002). Infine, la giurisprudenza evidenzia che la delega di attività istruttoria, in favore di un singolo membro o anche di una sottocommissione, necessita di un avallo da parte dell’intera Commissione di gara.
Ulteriore funzione, di indubbia rilevanza, rientrante nelle attribuzioni delle Commissioni di gara, è costituita dal potere di discrezionalità interpretativa, consistente nella potestà di interpretare le clausole del bando, ed il medesimo nella sua interezza, alla luce degli interessi pubblici e privati interagenti nella concreta fattispecie concorsuale. Si tratta di un potere di estrema delicatezza, come opportunamente evidenzia la giurisprudenza, il quale incontra anch’esso taluni precisi limiti.
In primo luogo, l’interpretazione del bando non può dar luogo ad una valutazione teleologica circa la rilevanza delle formalità, al fine della maggiore partecipazione e selezione delle offerte (CdS, sez. VI, n. 377/1993). In altri termini, la Commissione di gara non può interpretare finalisticamente il bando, privilegiando, in ogni caso, l’ottenimento di un’ampia gamma di soggetti partecipanti.
In secondo luogo, la Commissione non può assolutamente sostituirsi nelle valutazioni e decisioni, compiute dalla stazione appaltante, attraverso la previsione di precise clausole. Queste sono state prefissate dalla Pubblica Amministrazione, e non possono essere modificate dalla Commissione di gara (Tar Campania, sez. III^ ter, n. 7716/2002).
In terzo luogo, la discrezionalità interpretativa deve, in ogni caso, rispettare integralmente l’insuperabile principio della tutela della par condicio delle ditte concorrenti. Infatti, se una causa di esclusione non è espressamente prevista dal bando di gara, l’inosservanza della prescrizione correlata implica l’esclusione solo se la medesima risponde ad un interesse della stazione appaltante e se è posta a tutela della par condicio dei concorrenti (CdS, sez. V, n. 5690/2001). Ancor più chiaramente e recentemente, è stato statuito che, nel caso in cui il bando di gara preveda, a pena di esclusione, che l’offerta debba essere contenuta in un’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, è pienamente legittima l’esclusione di offerte difformi da tale clausola, in quanto occorre tutelare il principio di parità di trattamento fra tutti i partecipanti (CdS, sez. V, n. 1798/2002).
Infine, occorre osservare che l’esercizio del potere di interpretazione discrezionale non può far leva, in maniera esclusiva e talora fuorviante, sul principio della massima partecipazione alle gare, al fine di superare qualsiasi vizio afferente la documentazione di gara. In una sentenza del Tar Trentino Alto Adige, n. 350/2002, viene stabilito che il principio della massima partecipazione alla gara pubblica trova applicazione solo in presenza di clausole di equivoca formulazione.
Le Commissioni esercitano anche un potere di valutazione dei reati. Precisamente, quando la Commissione acquisisce la conoscenza di un reato, deve esprimere una valutazione discrezionale, diretta a verificare se il delitto commesso incide sul vincolo fiduciario che verrà ad instaurarsi successivamente alla stipula del contratto. Ciò è dovuto, praticamente, quasi sempre, ad eccezione dei casi in cui la legge stessa dispone l’esclusione automatica (art. 32 quater del Codice Penale – “Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione”). E’ evidente che si tratta di un potere alquanto delicato, in cui deve trovare necessariamente cittadinanza una attenta analisi, diretta ad accertare se la condanna subita possa implicare un qualche vulnus alla moralità professionale del soggetto partecipante alla gara. (T.A.R. Campania, sez. VIII, 20 luglio 2007, n. 6860)

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