04 giugno 2012

MODIFICA DEL CODICE ANTIMAFIA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella riunione di venerdì 25 maggio lo schema di decreto legislativo che integra il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e che introduce nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Ecco la scheda del Ministero riassuntiva delle novità:
1 - Immediata entrata in vigore delle nuove norme sulla documentazione antimafia. Al fine di contrastare efficacemente i tentativi di infiltrazione mafiosa, le norme che regolano l’emissione della documentazione antimafia entrano immediatamente in vigore, mentre prima erano subordinate al decorso dei due anni dall’emanazione dei regolamenti sul funzionamento della Banca dati nazionale.
Fino alla realizzazione della Banca dati, le Prefetture continuano ad utilizzare i collegamenti già in uso con i sistemi informatici realizzati sulla base della precedente normativa.
2 - Ampliamento dell’area dei controlli e delle situazioni “indizianti”. Vengono estesi i casi di controlli antimafia anche ai membri del collegio sindacale e degli organismi interni destinati a vigilare sul rispetto dei modelli comportamentali delle imprese.
Considerata, inoltre, l’apertura degli appalti pubblici ad investitori esteri, viene per la prima volta introdotta una procedura di controllo “antimafia” sulle imprese straniere, anche senza una sede in Italia. Infine, vengono ampliati i casi di tentativi di infiltrazione mafiosa, ricomprendendovi anche le reiterate violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici.
3 - Circolazione delle interdittive antimafia. Il provvedimento estende l’obbligo di comunicazione in tutti i casi delle interdittive antimafia ad altri soggetti istituzionali interessati, tra cui l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in vista della realizzazione del cd. rating di impresa, nonchè l’Autorità Giudiziaria, titolare del potere di proporre l’adozione di misure di prevenzione.
4 - Attuazione del processo di decertificazione. Le modifiche apportate al codice delle leggi antimafia attuano una completa decertificazione del procedimento di rilascio della documentazione antimafia. Ciò per ribadire che il sistema dei controlli antimafia non è “nemico” delle imprese, ma un presidio per realizzare, a loro tutela, un ambiente favorevole alla sana concorrenza tra gli operatori,
In pratica, tale procedimento verrà avviato sulla sola base delle autodichiarazioni rese dall’operatore economico all’amministrazione interessata, che provvederà, a sua volta, a fornire i dati auto dichiarati alla Prefettura competente ad emettere la documentazione antimafia.

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16 gennaio 2012

PROTOCOLLO DI LEGALITA’


Ai  sensi  dell'art.  176,  comma  3,  lett.  e),  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come integrato  dall'art.  3  del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, sono approvate  le  linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonche' di prevenzione e repressione della criminalita', e trasmesse con la nota 23 giugno 2011 del Coordinatore del suddetto Comitato: le linee guida sono riportate nell'allegato alla delibera, della quale l'allegato stesso forma parte integrante.

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29 settembre 2011

CODICE ANTIMAFIA

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 214 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28/09/2011 il D.Leg.vo 6/09/2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che aggiorna la normativa in materia, in attuazione della delega prevista all'art. 1, della L. 136/2010 e raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione, aggiornata secondo le prescrizioni della citata legge delega.
Il provvedimento entra in vigore dal 13/10/2011, ad eccezione del libro II, capi I, II, III e IV, che entreranno in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell'ultimo dei regolamenti di disciplina della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 99, comma 1, del decreto in commento.
Per quanto concerne i contenuti di interesse per il settore dei contratti pubblici, il Libro III (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, ed istituisce la Banca dati nazionale.
In particolare le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche ed i contraenti generali devono acquisire la documentazione antimafia (Comunicazione antimafia e Informazione antimafia) prima di:

- stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici,
ovvero
- rilasciare o consentire, tra gli altri, concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici, iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici.
La documentazione antimafia non è comunque richiesta, ad esempio, nel caso di stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale, e nel caso di provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 Euro.
La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia.
La prima, utilizzabile per 6 mesi, è rilasciata dal prefetto ed è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti sopra elencati tenuti all'acquisizione, oltre che da parte delle Camere di Commercio e dagli ordini professionali, debitamente autorizzati.
La seconda, rilasciata dal prefetto ed utilizzabile per un periodo di 12 mesi, deve essere acquisita dai soggetti sopra elencati, facendo richiesta attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti già citati, il cui valore sia:
- pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
- superiore a 150.000 Euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- superiore a 150.000 Euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

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24 maggio 2011

INFILTRAZIONI MAFIOSE - INFORMATIVA

Relativamente alle gare di appalto ed infiltrazioni mafiose, le informative devono fondarsi su elementi di fatto che, in quanto aventi carattere sintomatico ed indiziante, denotino in senso oggettivo il pericolo di collegamenti tra la società o l’impresa e la criminalità organizzata, da valutarsi sulla base di un esame complessivo degli elementi raccolti non essendo sufficiente la verifica di uno solo di essi.
Si richiede quindi un attendibile “giudizio di possibilità” “secondo la nozione di pericolo”, per il quale non occorre che sia provata l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, ancorché ragionevole e circostanziato, la mera possibilità di interferenze malavitose rivelata da fatti idonei a configurarne il substrato con un accertamento, perciò, di grado inferiore e diverso da quello richiesto per l’individuazione di responsabilità penali. Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 21.04.2010 n. 2224

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17 gennaio 2011

L. 31 maggio 1965, n. 575

Articolo 10(sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e integrato dall'art. 20, comma 3, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguiti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. (6)

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. (6)

Articolo 10-quinquies(aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e modificato dall'art. 6 della legge 19 marzo 1990, n. 55)
Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni.Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

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L. 13 settembre 1982, n. 646

Comma 21. Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (1). L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della L. 31 maggio 1965, n. 575. Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto (2).
(1) Comma prima sostituito dall'art. 2-quinquies, D.L. 6 settembre 1982, n. 629 e poi così modificato dall'art. 8, L. 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 2, D.L. 29 aprile 1995, n. 139 (Gazz. Uff. 29 aprile 1995, n. 99), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (Gazz. Uff. 28 giugno 1995, n. 149) ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) Comma così modificato dall'art. 2-quinquies, D.L. 6 settembre 1982, n. 629
Comma 22. L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.

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08 gennaio 2011

I SUBAFFIDAMENTI E LA NUOVA LEGGE ANTIMAFIA

Nell’articolo "I subaffidamenti e la nuova legge antimafia" pubblicato sul sito della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, gli autori effettuano un’approfondita analisi di tutte le tipologie di sub-affidamenti possibili:
 subappalto
 subappalto "a cascata"
 fornitura con posa in opera
 nolo a freddo
 nolo a caldo
 cottimo
Per ciascuna tipologia sono illustrati i riferimenti normativi, le peculiarità, la corretta applicazione e anche alcuni possibili meccanismi utilizzati per aggirare la normativa.

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