29 settembre 2011

CODICE ANTIMAFIA

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 214 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28/09/2011 il D.Leg.vo 6/09/2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che aggiorna la normativa in materia, in attuazione della delega prevista all'art. 1, della L. 136/2010 e raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione, aggiornata secondo le prescrizioni della citata legge delega.
Il provvedimento entra in vigore dal 13/10/2011, ad eccezione del libro II, capi I, II, III e IV, che entreranno in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell'ultimo dei regolamenti di disciplina della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 99, comma 1, del decreto in commento.
Per quanto concerne i contenuti di interesse per il settore dei contratti pubblici, il Libro III (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, ed istituisce la Banca dati nazionale.
In particolare le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche ed i contraenti generali devono acquisire la documentazione antimafia (Comunicazione antimafia e Informazione antimafia) prima di:

- stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici,
ovvero
- rilasciare o consentire, tra gli altri, concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici, iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici.
La documentazione antimafia non è comunque richiesta, ad esempio, nel caso di stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale, e nel caso di provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 Euro.
La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia.
La prima, utilizzabile per 6 mesi, è rilasciata dal prefetto ed è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti sopra elencati tenuti all'acquisizione, oltre che da parte delle Camere di Commercio e dagli ordini professionali, debitamente autorizzati.
La seconda, rilasciata dal prefetto ed utilizzabile per un periodo di 12 mesi, deve essere acquisita dai soggetti sopra elencati, facendo richiesta attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti già citati, il cui valore sia:
- pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
- superiore a 150.000 Euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- superiore a 150.000 Euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

Etichette: