GARANZIE PER GLI AFFIDAMENTI DI INCARICHI TECNICI
PARERE DELL’AVCP N.152 DEL 14/09/2011
L’AVCP
ha ricostruito il quadro normativo della disciplina delle garanzie per gli
affidamenti di incarichi tecnici nella Determinazione n.6/2007 dell'11.07.2007,
arrivando alla conclusione che la polizza per responsabilita' civile
disciplinata dall'art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 riveste carattere esclusivo
nelle procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione. Ne consegue che
le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie
aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto articolo
111 del medesimo decreto legislativo. Dall'esame del quadro normativo di
settore (il Codice distingue l'art.111, dedicato esclusivamente alle
garanzie dei progettisti, dagli artt.75 e 113 riferiti invece agli
esecutori) appare infatti con chiarezza che il Legislatore ha voluto
disciplinare in maniera separata le garanzie che devono essere presentate
dall'esecutore rispetto a quelle dei progettisti, con ciò riproponendo (con
adattamenti) l'originaria impostazione dell'art. 30 della previgente legge n.
109/1994 e s.m..
Una
tale impostazione testimonia la volonta' di dettare una disciplina speciale ed
esaustiva per i professionisti, per i quali si ritiene operare la sola polizza
di responsabilita' civile dei progettisti. A tale conclusione e' possibile
giungere, tra l'altro, considerando le differenti finalita' perseguite con le
diverse forme di garanzia previste dal legislatore. La cauzione provvisoria di
cui all'art.75 comma 1, e' richiesta come garanzia della serieta' dell'offerta
presentata dai partecipanti, ha lo scopo di garantire la sottoscrizione del
contratto da parte dell'aggiudicatario e viene svincolata al momento della
stipula del contratto; momento in cui opera invece la garanzia definitiva di
cui all'art.113 posta a tutela di pregiudizi che potrebbero derivare
all'amministrazione da eventuali violazioni degli obblighi contrattuali.
La
garanzia prevista dall'art. 111, invece, copre i rischi derivanti
dall'attivita' tecnico professionale, ovvero le nuove spese di progettazione e
i maggiori costi per varianti dovute a errori o omissioni progettuali.
Tale
ultima norma va poi coordinata anche con gli artt. 269 e 270 del DPR 207/2010, che
prevedono una polizza che copra la responsabilita' professionale del
progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del
progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della
Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, e
stabiliscono che il progettista incaricato, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto, produca una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni
contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita' civile
professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, da emettersi poi
al momento dell'approvazione del progetto.
Le
disposizioni richiamate, dettate con specifico riguardo all'attivita' dei
progettisti, hanno la precipua funzione di tutelare la stazione appaltante, a
far data dall'approvazione degli elaborati progettuali, e sino al collaudo
provvisorio, dai rischi derivanti da eventuali ulteriori oneri di progettazione.
Appare
evidente, dunque, che il legislatore abbia inteso dettare per gli affidamenti
di incarichi tecnici una specifica disciplina delle garanzie che mira a
tutelare la stazione appaltante dai rischi derivanti dallo svolgimento
dell'attivita' professionale, il che porta ad escludere l'applicazione a tali
affidamenti delle ulteriori garanzie previste negli artt.75 e 113 del
D.lgs.163/2006.
In
tal senso si e' espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza della Sez.
V del 13 marzo 2007 n. 1231; in tale pronuncia si afferma espressamente che
''Il legislatore, invero, ha inteso disciplinare in maniera differente le
garanzie che devono essere presentate dall'esecutore dei lavori pubblici
rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi''.
Stante
il carattere esclusivo della disciplina prevista in tema di garanzie per i
progettisti, dunque, sarebbe da ritenersi non conforme alla normativa in
materia di incarichi di progettazione il bando di gara che, per quanto riguarda
i servizi di ingegneria riguardanti la progettazione (preliminare, definitiva
ed esecutiva) e la direzione lavori, richieda la presentazione della cauzione
provvisoria e di quella definitiva in aggiunta alla polizza per responsabilita'
professionale; diversamente si finirebbe per determinare un illegittimo
aggravamento degli oneri di accesso alla gara a carico del progettista.
Etichette: cauzioni, garanzie, progettisti
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