05 novembre 2011

PREZZIARIO VIGENTE AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO


Parere dell’AVCP n. 111 del 9.04.2008
Nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio prezziario e faccia riferimento a prezziari di altri soggetti, ci si deve riferire al prezziario vigente al momento dell'approvazione del progetto, previa verifica della congruita' dei prezzi in esso indicati.
La problematica in esame e' stata affrontata dall'Autorita' con precedenti espressioni di parere, nelle quali e' stato sottolineato che, in ossequio all'art. 2, comma 1, del d. Lgs. 163/2006, a norma del quale l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori deve garantire la qualita' delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza, sussiste una stretta correlazione tra la qualita' delle prestazioni e l'importo stimato a base d'asta che, se non remunerativo, comporta l'alterazione dell'equilibrio economico tra le prestazioni stesse.
Pertanto la sottostima della quotazione di una voce di prezzo che incida in modo significativo nel quadro economico dell'intervento e, piu' in generale l'utilizzo di prezziari non aggiornati, rappresenta, per le imprese interessate, un ostacolo alla partecipazione ed alla concorrenza.
Occorre preliminarmente tener presente la circostanza che, per ragioni anche non imputabili alla stazione appaltante, decorre un lasso temporale significativo tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara.
In tale evenienza, si deve individuare quale e' il riferimento temporale al quale rinviare per determinare, nel rispetto dei principi sopra riportati, il corretto prezziario da utilizzare nell'appalto.
Nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio prezziario e faccia riferimento a prezziari di altri soggetti, ci si deve riferire al prezziario vigente al momento dell'approvazione del progetto, previa verifica della congruita' dei prezzi in esso indicati.
Infatti, il computo metrico estimativo va redatto (art. 32 del Regolamento) applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata. Ora e' evidente che la stazione appaltante che non dispone di un proprio prezziario e faccia riferimento a prezziari di altri soggetti, non possa essere tenuta ad aggiornarli. Dovra' invece ritenersi tenuta ad utilizzare l'ultimo prezziario vigente, come da art. 32, dopo averlo sottoposto ad una verifica di congruita'.

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