NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA
La
disciplina relativa alla nomina della Commissione di gara nelle procedure per
l'affidamento di pubbliche commesse e' puntualmente scandita dall'art. 84 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (in argomento cfr., per un richiamo
piu' recente, TAR Lazio, Sez. III-ter, 4 febbraio 2008 n. 905) e il comma 10
del predetto articolo testualmente recita "La nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte" e che, dunque la previsione di
una "commissione permanente" dell'Amministrazione, competente ad
esaminare gli atti di tutte le gare bandite da un soggetto appaltante rispetto
alle quali la nomina dei componenti (evidentemente) precede il termine fissato
per la presentazione delle offerte, risulta illegittima.
La
disposizione specificamente declinata dall'art. 84, comma 10 del Codice dei
contratti pubblici, deve essere interpretata in senso rigoroso, stante il
diretto coinvolgimento della relativa fattispecie con l'insuperabile principio
della par condicio tra i concorrenti, che il tenore della norma intende
contribuire a garantire.
Nessun
pregio puo' assumere, nella specie, l'osservazione avente ad oggetto
l'inapplicabilita' della disciplina descritta dall'art. 84 del Codice dei
contratti pubblici alle selezioni da aggiudicarsi sulla scorta del criterio
dell'offerta piu' bassa, laddove la stessa rubrica del citato art. 84 riferisce
espressamente l'applicabilita' della norma alle selezioni da aggiudicarsi sulla
scorta del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, in quanto una
volta che il soggetto aggiudicatore รจ lasciato libero dal legislatore nelle
selezioni da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta piu' bassa di non
nominare una apposita commissione giudicatrice (atteso l'ormai recepito
principio comunitario di pari ordinazione tra il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa e quello del prezzo piu' basso, in virtu' del
quale essi hanno, anche normativamente, in sede nazionale eguale dignita'; cfr.
Corte giust. UE, Sez. II, 7 ottobre 2004 C-247/02 nonche' Cons. Stato, Sez. V,
14 marzo 2007 n. 1246) e opta per la nomina della commissione, esso deve fare
completa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 84 del Codice.
Sotto
tale ultimo profilo, va esteso anche all'interpretazione dell'art. 84 del
Codice dei contratti pubblici l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto
il vigore dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, che non risulta
essere superato dalle disposizioni introdotte dal legislatore nel 2006 ed anzi
deve ancora trovare applicazione con riferimento all'art. 84 del Codice dei
contratti nelle ipotesi di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu'
basso, secondo il quale, nel caso in cui non sia riscontrabile nella disciplina
normativa delle selezioni per l'affidamento di un appalto pubblico una norma
identica o analoga a quella prescritta nelle gare per l'affidamento della
realizzazione di opere pubbliche dall'art. 21 della legge n. 109 del 1994 (cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2003 nn. 7249 e 7251), una volta che
l'Amministrazione procedente si sia determinata a dotarsi di una commissione
tecnica per lo svolgimento della fase istruttoria della procedura e di
valutazione delle offerte presentate dalle ditte concorrenti, la composizione
della commissione stessa e lo svolgimento dei relativi lavori debbono essere
informati alle prescrizioni impartite in via generale dal legislatore con il
citato articolo 21, quanto meno sotto il profilo delle disposizioni sui criteri
e modalita' di composizione e dello svolgimento dei relativi lavori;
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione seconda, sentenza n. 1268/2008
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