05 novembre 2011

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA


La disciplina relativa alla nomina della Commissione di gara nelle procedure per l'affidamento di pubbliche commesse e' puntualmente scandita dall'art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (in argomento cfr., per un richiamo piu' recente, TAR Lazio, Sez. III-ter, 4 febbraio 2008 n. 905) e il comma 10 del predetto articolo testualmente recita "La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte" e che, dunque la previsione di una "commissione permanente" dell'Amministrazione, competente ad esaminare gli atti di tutte le gare bandite da un soggetto appaltante rispetto alle quali la nomina dei componenti (evidentemente) precede il termine fissato per la presentazione delle offerte, risulta illegittima.
La disposizione specificamente declinata dall'art. 84, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, deve essere interpretata in senso rigoroso, stante il diretto coinvolgimento della relativa fattispecie con l'insuperabile principio della par condicio tra i concorrenti, che il tenore della norma intende contribuire a garantire.
Nessun pregio puo' assumere, nella specie, l'osservazione avente ad oggetto l'inapplicabilita' della disciplina descritta dall'art. 84 del Codice dei contratti pubblici alle selezioni da aggiudicarsi sulla scorta del criterio dell'offerta piu' bassa, laddove la stessa rubrica del citato art. 84 riferisce espressamente l'applicabilita' della norma alle selezioni da aggiudicarsi sulla scorta del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, in quanto una volta che il soggetto aggiudicatore รจ lasciato libero dal legislatore nelle selezioni da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta piu' bassa di non nominare una apposita commissione giudicatrice (atteso l'ormai recepito principio comunitario di pari ordinazione tra il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e quello del prezzo piu' basso, in virtu' del quale essi hanno, anche normativamente, in sede nazionale eguale dignita'; cfr. Corte giust. UE, Sez. II, 7 ottobre 2004 C-247/02 nonche' Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2007 n. 1246) e opta per la nomina della commissione, esso deve fare completa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 84 del Codice.
Sotto tale ultimo profilo, va esteso anche all'interpretazione dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, che non risulta essere superato dalle disposizioni introdotte dal legislatore nel 2006 ed anzi deve ancora trovare applicazione con riferimento all'art. 84 del Codice dei contratti nelle ipotesi di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, secondo il quale, nel caso in cui non sia riscontrabile nella disciplina normativa delle selezioni per l'affidamento di un appalto pubblico una norma identica o analoga a quella prescritta nelle gare per l'affidamento della realizzazione di opere pubbliche dall'art. 21 della legge n. 109 del 1994 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2003 nn. 7249 e 7251), una volta che l'Amministrazione procedente si sia determinata a dotarsi di una commissione tecnica per lo svolgimento della fase istruttoria della procedura e di valutazione delle offerte presentate dalle ditte concorrenti, la composizione della commissione stessa e lo svolgimento dei relativi lavori debbono essere informati alle prescrizioni impartite in via generale dal legislatore con il citato articolo 21, quanto meno sotto il profilo delle disposizioni sui criteri e modalita' di composizione e dello svolgimento dei relativi lavori;
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione seconda, sentenza n. 1268/2008

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