05 novembre 2011

PREZZIARIO VIGENTE AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO


Parere dell’AVCP n. 111 del 9.04.2008
Nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio prezziario e faccia riferimento a prezziari di altri soggetti, ci si deve riferire al prezziario vigente al momento dell'approvazione del progetto, previa verifica della congruita' dei prezzi in esso indicati.
La problematica in esame e' stata affrontata dall'Autorita' con precedenti espressioni di parere, nelle quali e' stato sottolineato che, in ossequio all'art. 2, comma 1, del d. Lgs. 163/2006, a norma del quale l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori deve garantire la qualita' delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza, sussiste una stretta correlazione tra la qualita' delle prestazioni e l'importo stimato a base d'asta che, se non remunerativo, comporta l'alterazione dell'equilibrio economico tra le prestazioni stesse.
Pertanto la sottostima della quotazione di una voce di prezzo che incida in modo significativo nel quadro economico dell'intervento e, piu' in generale l'utilizzo di prezziari non aggiornati, rappresenta, per le imprese interessate, un ostacolo alla partecipazione ed alla concorrenza.
Occorre preliminarmente tener presente la circostanza che, per ragioni anche non imputabili alla stazione appaltante, decorre un lasso temporale significativo tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara.
In tale evenienza, si deve individuare quale e' il riferimento temporale al quale rinviare per determinare, nel rispetto dei principi sopra riportati, il corretto prezziario da utilizzare nell'appalto.
Nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio prezziario e faccia riferimento a prezziari di altri soggetti, ci si deve riferire al prezziario vigente al momento dell'approvazione del progetto, previa verifica della congruita' dei prezzi in esso indicati.
Infatti, il computo metrico estimativo va redatto (art. 32 del Regolamento) applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata. Ora e' evidente che la stazione appaltante che non dispone di un proprio prezziario e faccia riferimento a prezziari di altri soggetti, non possa essere tenuta ad aggiornarli. Dovra' invece ritenersi tenuta ad utilizzare l'ultimo prezziario vigente, come da art. 32, dopo averlo sottoposto ad una verifica di congruita'.

Etichette: , ,

23 aprile 2011

VARIAZIONI PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 31 marzo 2011 recante: "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.".Con il decreto in argomento che fa seguito al decreto 9 aprile 2010 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2008, al decreto 30 aprile 2009 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2007, al decreto 24 luglio 2008 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all'anno 2006 e 2007 e al decreto 11 ottobre 2006 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all'anno 2005 viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d'asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. (vedi)

Etichette: ,