IL RUP E LA SICUREZZA
A
carico del responsabile unico del procedimento grava una posizione di garanzia
connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori,
laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro
svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del
loro rispetto. E’ questo il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza 15 novembre 2011, n. 41993.
Nel
caso di specie il giudice di prime cure condannava per il delitto di cui
all’art. 589 c.p. per omicidio colposo, il responsabile del procedimento
amministrativo di lavori pubblici e responsabile dei lavori, il coordinatore in
materia di sicurezza e il titolare della ditta subappaltatrice,
rispettivamente a 6 mesi di reclusione il primo e a 5 mesi di reclusione gli altri
due con l’ulteriore risarcimento danni in favore della parte civile. Ai
tre, infatti, era stato addebitato di avere consentito, in violazione degli
obblighi di sicurezza a loro carico gravanti, che un operaio, intento alla posa
in opera della copertura di una piscina, lavorasse in totale assenza delle
opere di protezione collettiva previste dal piano di sicurezza e senza
precauzioni atte ad evitare la caduta dall'alto. In tale frangente
l’operaio cadeva da un'altezza di circa 10 m. decedendo per gravi lesioni al
capo.
La
situazione viene confermata anche in secondo grado, ad eccezione del titolare
della ditta dichiarando l'estinzione del reato a suo carico per morte
dell'imputato. Il ricorso per cassazione procede solo per il responsabile del
procedimento amministrativo di lavori pubblici, in quanto quello presentato dal
coordinatore in materia di sicurezza è dichiarato inammissibile per
presentazione tardiva.
Sul
responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 494 del 1996,
incombe l’obbligo delle verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro in
attuazione dei relativi piani (art. 4 ed art. 5, co. 1, lett. a) d.p.r. cit.).
Inoltre, il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni
affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto nei tempi e
costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori,
in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
Sommando
i diversi compiti a carico del responsabile deriva quella posizione di garanzia
ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove
vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove
è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto.
Da
ciò ne consegue che in ogni caso era onere del RUP, a fronte di modifiche
progettuali, in adempimento degli obblighi sopra richiamati, controllare la
adeguatezza dei piani di sicurezza alla salvaguardia dell'incolumità dei
lavoratori.
Né
il lamentato comportamento negligente della persona offesa (che non avrebbe
utilizzato le cinture), può escludere la rilevanza causale della condotta
omissiva dell'imputato. Infatti, «la condotta colposa del lavoratore
infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre
l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della
lavorazione svolta».
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