RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI
Dal tenore letterale dell’art. 37,
co. 13 del Codice dei contratti risulta chiaramente che deve sussistere una
perfetta simmetria tra quota di esecuzione dei lavori e quota di effettiva
partecipazione al raggruppamento, mentre è imposta a livello sistematico
l’interpretazione secondo cui la quota di partecipazione deve essere stabilita
e manifestata dai componenti del raggruppamento in uno con la partecipazione
alla gara. Infatti, la definizione delle quote di partecipazione ad un’A.T.I.
non riguarda la fase esecutiva del rapporto, bensì il suo momento genetico;
cosicché è nella proposta contrattuale della parte che deve risultare
esplicitata l'identità del soggetto contraente ossia, nel caso appunto di
partecipazione in associazione temporanea, le quote attribuite a ciascun
componente.
La funzione della disposizione in esame è del tutto evidente:
tendere ad escludere (fin dalla fase di celebrazione della gara e non nel solo
momento esecutivo) partecipazioni fittizie o di comodo, come spesso avveniva
nella comune esperienza prima dell'entrata in vigore dell’art. 13 della L. n.
109/94 (cfr. C.G.A., 31 marzo 2006, n. 116).
È onere dell'associazione,
peraltro, indicare nella domanda di partecipazione ovvero nella dichiarazione
nella quale rappresentano all'Amministrazione l'intendimento di costituire una
associazione temporanea di imprese, le rispettive quote di partecipazione.
Detto adempimento vale anche in mancanza di un'esplicita indicazione in tal
senso del bando di gara, che deve intendersi integrato dalla inderogabile
previsione di cui all'articolo 37, commi 3 e 13, del D.Lgs. n. 163/2006. Parere di Precontenzioso dell’AVCP n. 142 del
22/07/2010
Etichette: art.37, ati, quota esecuzione, quota partecipazione
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