CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le
modifiche del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” (decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445), ad opera dell’articolo 15, comma 1, dellalegge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” (G.U. n.265 del 14 novembre 2011 ), entrate in vigore il 1° gennaio 2012, recano una
diversa disciplina dell’acquisizione dei dati da parte delle amministrazioni
procedenti nei rapporti con le altre amministrazioni e con i privati stessi,
realizzando in particolare una completa “decertificazione” nei rapporti con
questi ultimi. La regola secondo cui sussiste l’obbligo della produzione da
parte degli interessati di dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dell’atto di notorietà in luogo dei certificati e delle dichiarazioni
sostitutive è stata profondamente mutata.
Le
modifiche riguardano:
- Le certificazioni rilasciate dalla
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli
organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli articoli 46 e 47;
- Sulle certificazioni da produrre ai
soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione
o ai privati gestori di pubblici servizi";
- Le amministrazioni pubbliche e i
gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché
tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,
ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;
- Le informazioni relative alla
regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi
dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto
della specifica normativa di settore;
- l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). -
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui
all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione
delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni
certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli
stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2.
Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1,
individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente,
efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei
controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3.
La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce
violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai
fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei
responsabili dell'omissione»;
- All'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«24-bis.
Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere
l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma
24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a)
l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non
strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b)
l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole
rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri
amministrativi per i destinatari;
c)
l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi
più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle
direttive.
24-quater.
L'amministrazione da' conto delle circostanze eccezionali, valutate
nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende
necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per
gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano
comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del
presente articolo».
Si
veda anche la Direttiva (Ministero pp.aa.) 22 dicembre 2011, n. 14: Applicazione
delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
di cui all'art.
15, legge 12 novembre 2011, n. 183
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