MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE DA APPLICARE A TRATTI INTERESSATI DA LAVORI STRADALI
Decreto Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti 12/12/2011 (G.U. 22/12/2011 n. 297)
Misure di sicurezza temporanee da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 35/2011
Misure di sicurezza temporanee da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 35/2011
Art.
1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua le
misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale
transeuropea interessati da lavori stradali, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del
decreto legislativo n. 35 del 2011.
2. Le modalità attuative delle
presenti disposizioni costituiscono norme di principio per tutte le altre
strade non appartenenti alla rete stradale trans europea.
Art. 2. Misure di sicurezza temporanee
e soggetti interessati
1. Gli enti gestori provvedono alla
installazione di adeguata segnaletica, in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, agli articoli da 30
a 43 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed
alla direttiva ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 6688.
2. Al fine di garantire il rispetto e
l'uniformità ai principi generali già applicati, si adottano quali misure di
sicurezza temporanee le disposizioni contenute nel "Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con il decreto
ministeriale 10 luglio 2002, che fornisce schemi ed esempi pratici di
applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea.
Art. 3. Attività ispettive ed autorità
competente
1. Le attività ispettive di cui
all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, comprendenti anche
gli accertamenti sui possibili effetti sulla sicurezza del flusso di traffico
derivanti dall'esecuzione dei lavori stradali, dovranno tener conto delle
disposizioni di cui al precedente art.
2. Tali attività sono svolte sotto la
responsabilità della Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle
infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi
dell'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale n. 305 del 2011. Le ispezioni
sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 7 del
decreto legislativo n. 35 del 2011. Si applicano i casi di incompatibilità di
cui all'art. 4, comma 7, terzo periodo.
3. Fino all'adozione del decreto di
cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, la circolare
del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699, recante le
"Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade" costituisce
norma di riferimento anche per le modalità di svolgimento delle ispezioni volte
ad assicurare la corretta applicazione del presente decreto.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
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