01 aprile 2012

AUTOCERTIFICAZIONI – DISPOSIZIONI INPS


Istruzioni organizzative ed operative per l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

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AUTOCERTIFICAZIONI – CIRCOLARE INGEGNERI


La Circolare n.5/2012 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in tema di riforma degli Ordini professionali, di tariffe professionali e di autocertificazione, consegue all’entrata in vigore della Legge n.183 del 12/11/2011.

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AUTOCERTIFICAZIONI


L’entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 dell’art. 15 della legge 183/2011, ha apportato modifiche significative al D.P.R. 445/2000, in particolare su quanto previsto dall’art. 40 per le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni.
Tali certificazioni, se riferite a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Art. 46 – D.P.R. 445/2000
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 47 – D.P.R. 445/2000
L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
- La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
- Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia

Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali

dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

A seguito di tali innovazioni il Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha emesso la direttiva n. 14/2011 contenente le relative disposizioni applicative.

La normativa de quo ha riflessi anche sulle attività dei Consigli Provinciali degli Ordini, in quanto investe tutta l’area relativa al rilascio di certificati verso i terzi.
Dal 1 gennaio 2012 sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, accettando la dichiarazione prodotta dall'interessato e accertandone in seguito la veridicità.
Le Amministrazioni competenti per il rilascio della relativa certificazione devono rispondere tempestivamente (entro 30 giorni) alle Amministrazioni procedenti che intendano effettuare i relativi controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

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21 gennaio 2012

CERTIFICAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE

La certificazione assolve la funzione di attestare l’esistenza di determinate realtà nei confronti dell’intera collettività: essa è preordinata a soddisfare l’esigenza dei singoli di dover conoscere, o far conoscere, l’esistenza di requisiti soggettivi (quali titoli professionali, capacità, legittimazioni) ed oggettivi (fatti, qualità, presupposti) prescritti dall’ordinamento per la propria attività, senza avere la possibilità di verificarli in proprio, ovvero prescritti nei rapporti con la p.a.
Con lo strumento della certificazione viene garantita l’affidabilità, l’attendibilità e la conoscenza di tutta una serie di dati e caratteristiche, ponendole a disposizione di chiunque vi abbia interesse e, in quest’ottica, la p.a. assolve una funzione pubblica con appositi procedimenti creativi di certezza pubblica che sono destinati a concludersi con apposite certificazioni amministrative.
L’autocertificazione, invece, comprende, tra l’altro, le dichiarazioni rese dal privato con le modalità richieste dalla legge e facenti fede legale privilegiata (ossia probatorie dei fatti dichiarativi sino a querela di falso), necessarie all’ottenimento di un effetto favorevole da parte di una pubblica amministrazione o di una impresa che gestisce pubblici servizi.
È, quindi, un documento che s’inserisce nell’ambito di un procedimento al fine di consentirne il proseguimento, documento che, per soddisfare fini di semplificazione ed accelerazione del procedimento, invece di essere formato dall’amministrazione pubblica, viene formato dall’interessato.
In realtà, sotto il profilo strutturale, autocertificazione è un termine ampio che comprende due diversi istituti: le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una semplice dichiarazione che non deve essere autenticata ma semplicemente sottoscritta dall’interessato e che concerne un elenco tassativo di certificati (che sostituisce).
La dichiarazione sostitutiva di notorietà concerne, invece, tutti i fatti, stati, qualità personali che il soggetto dichiara sotto la propria responsabilità, e che non sono compresi tra i casi di dichiarazione sostitutiva di certificazione; è sottoscritta davanti al dipendente addetto, oppure presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione sostitutiva di notorietà funge, pertanto, da strumento “di chiusura” dell’intero sistema. In soli due casi la firma in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà deve essere autenticata: se il procedimento avviene tra privati, ovvero per le domande di riscossione di benefici economici presso una pubblica, amministrazione o un gestore di pubblici servizi. Il testo unico sulla documentazione amministrativa, unitamente ad una semplificazione della produzione di copie di documenti (articolo 19), prevede un altro strumento funzionale all’istruttoria del procedimento amministrativo, che è l’esibizione del documento di identità (articolo 45).
Sia la certificazione che l’autocertificazione (quest’ultima in senso ampio, quindi comprensiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di notorietà), sono strettamente collegate al concetto di certezza pubblica.

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CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le modifiche del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445), ad opera dell’articolo 15, comma 1, dellalegge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” (G.U. n.265 del 14 novembre 2011 ), entrate in vigore il 1° gennaio 2012, recano una diversa disciplina dell’acquisizione dei dati da parte delle amministrazioni procedenti nei rapporti con le altre amministrazioni e con i privati stessi, realizzando in particolare una completa “decertificazione” nei rapporti con questi ultimi. La regola secondo cui sussiste l’obbligo della produzione da parte degli interessati di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà in luogo dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive è stata profondamente mutata.
Le modifiche riguardano:

-       Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47;

-       Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";

-       Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;

-       Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;

-        l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

«Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). -
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;

-       All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».

Si veda anche la Direttiva (Ministero pp.aa.) 22 dicembre 2011, n. 14: Applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183

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01 dicembre 2010

CERTIFICAZIONI SOSTITUTIVE PER LA PARTECIPAZIONE AD APPALTI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 74 del D. Leg.vo 163/2006, dell'art. 18 della L. 241/1990 e degli artt. 43, 46 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 le clausole dei bandi di gara che richiedano certificati ai fini della partecipazione a gare ad evidenza pubblica devono considerarsi rispettate qualora venga prodotta un’appropriata dichiarazione sostitutiva, che l’Amministrazione appaltante ha la potestà (ovvero il potere-dovere) di verificare ai fini dell’eventuale esclusione.
Si è espresso in questo senso il Consiglio di Stato, con la sentenza 13/10/2010, n. 7459.
Con la medesima pronuncia la Corte ha chiarito, come conseguenza del principio sopra espresso, che è illegittima l’esclusione da una gara di appalto disposta perché l’impresa non ha inserito nella busta contenente la documentazione, così come prescritto dal disciplinare di gara, i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti in data non anteriore a sei mesi, qualora l'impresa stessa abbia comunque prodotto, in sostituzione dei suddetti certificati, una dichiarazione sostitutiva appropriata.

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