GLI OBBLIGHI INFORMATIVI SUI CONTRATTI PUBBLICI ALL’OSSERVATORIO
Emanato
il 27 dicembre 2011 un Comunicato con il quale il Presidente dell’Autorità
informa che le credenziali di accesso alle banche dati dell'Autorità non
possono essere cedute a soggetti diversi da quelli a cui sono state rilasciate.
Di conseguenza non è consentito esternalizzare l'attività di assolvimento degli
obblighi informativi sui contratti pubblici verso l'Autorità. Gli obblighi
informativi sui contratti pubblici all’Osservatorio non sono delegabili a
soggetti esterni all’amministrazione.
Ciò
in base a quanto prevede:
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e
s.m. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture", che definisce le attività in capo al Responsabile del
procedimento;
- il DPR 5 ottobre 2010 n. 207, e s.m.,
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163", in particolare I'art. 10, co. 1, lett. s), in base al quale
il Responsabile del procedimento, tra l'altro, raccoglie, verifica e trasmette
all'Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche
in relazione a quanto prescritto all'art.7, co. 8, del Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Determinazione dell'Autorità n. 10
del 23 febbraio 2001, concernente "Problemi in materia del Responsabile
del procedimento";
e
CONSIDERATO che:
- le credenziali di accesso ai data base
dell'Autorità sono strettamente personali in quanto consentono I'accesso a
informazioni e dati relativi ai contratti pubblici tutelati dal Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196, e s.m.;
- il soggetto tenuto all'obbligo di
comunicazione è responsabile, anche sotto il profilo sanzionatorio, della
tempestiva trasmissione e della veridicità dei dat banche datii richiesti;
- il responsabile del procedimento a il
soggetto che risponde dell'assolvimento degli obblighi informativi sui
contratti pubblici verso I'Autorità.
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