AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI
Decreto-legge 29 dicembre 2011 , n.
216
Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative (mille proroghe 2011)(G.U. n. 303 del 29 dicembre 2011)
Art. 11. Proroga di
termini in materia di infrastrutture e trasporti
..................
5. Fino alla data di adozione
dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e
comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti
ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere
svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e
dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri
uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5,
settimo periodo entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività
e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane
titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e
strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5.
6. Fermo restando quanto previsto al
comma 5, all'articolo
36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "A
decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro la data del 31 marzo 2012".
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