15 gennaio 2012

IL TRATTATO DI LISBONA

Nell’ottobre 2004, il Consiglio europeo ha firmato il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, allora prevista per sostituire i diversi Trattati esistenti e definire più chiaramente le basi giuridiche dell’UE; l’obiettivo consisteva nel migliorare nel contempo la capacità decisionale, la trasparenza, la democrazia e l’apertura verso i cittadini. Tuttavia il progetto di Costituzione è stato respinto l’anno seguente, in occasione dei referendum popolari in Francia e nei Paesi Bassi (maggio – giugno 2005).
Nel giugno 2007, i capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’UE hanno concordato di sostituire il Trattato costituzionale inizialmente previsto con un nuovo Trattato di riforma che preservi nel contempo le principali riforme istituzionali del Trattato costitutivo al fine di migliorare le capacità decisionali, l’efficacia del funzionamento e l’apertura verso i cittadini in una maxi Europa a 27.
Il 13 dicembre 2007, gli Stati membri hanno firmato il Trattato di Lisbona che avrebbe dovuto essere ratificato da tutti i Paesi dell'UE entro la fine del 2009. In occasione della prima consultazione popolare sul Trattato, organizzata nel giugno 2008, il popolo irlandese lo ha respinto. Dopo aver ottenuto alcune concessioni da parte del Consiglio europeo, il governo di Dublino ha organizzato un secondo referendum, che si è svolto il 2 ottobre 2009, al termine del quale gli elettori irlandesi hanno approvato il testo.
Dopo la ratifica da parte della Polonia e della Repubblica ceca, il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Il Trattato di Lisbona non sostituisce gli accordi conclusi precedentemente, bensì li modifica. Da quando è stato adottato, le nuove basi dell'UE sono il Trattato sull'Unione europea (TUE) e ilTrattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Il trattato di Lisbona abolisce la struttura dei tre pilastri. L'Unione europea sostituisce d'ora in poi la Comunità europea. Il nuovo presidente permanente del Consiglio europeo (che riunisce i capi di Stato e di governo) presiede i vertici dell'Unione che si svolgeranno almeno quattro volte all'anno. Il Belga Herman Van Rompuy è il primo ad occupare questa carica. Il Trattato di Lisbona conferisce maggiore impatto, coerenza e visibilità all'azione esterna dell'UE grazie all'istituzione della nuova figura di Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. La Britannica Catherine Ashton è la prima ad occupare questa carica che raggruppa gli incarichi svolti in precedenza dal Commissario per le relazioni esterne e dall'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. Lady Ashton è anche vicepresidente della Commissione europea.
Mentre il Consiglio europeo è ora dotato di un Presidente permanente, eletto a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, il Consiglio dell'Unione europea (che riunisce i ministri specializzati - per cui la composizione varia di volta in volta - è chiamato anche «Consiglio dei Ministri») conserva il sistema della presidenza di turno semestrale.
Le principali novità previste dal Trattato di Lisbona riguardano:
-       Apertura verso i cittadini e democrazia: i diritti di codecisione del Parlamento europeo sono rafforzati. Raccogliendo un milione di firme di cittadini che rappresentano un quarto degli Stati membri, è ora possibile presentare un'iniziativa popolare alla Commissione, esortandola ad elaborare proposte legislative da sottoporre al Consiglio dell'UE. Nel TUE figurerà un riferimento in merito al carattere obbligatorio della Carta dei diritti fondamentali.
-       Capacità d'azione e trasparenza: la maggioranza qualificata in seno al Consiglio dei Ministri verrà ridefinita in base ad una nuova formula, introdotta progressivamente dal 2014 (fino al 2017): sarà richiesta la doppia maggioranza costituita dal 55 per cento degli Stati membri purché rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione totale dell'UE. La sua applicazione verrà inoltre estesa a nuovi ambiti politici. Il Consiglio europeo diventa un'istituzione a tutti gli effetti, diretta da un Presidente nominato dallo stesso Consiglio europeo per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta sola. Un Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, è incaricato di assicurare d'ora in poi il coordinamento della politica estera dell'UE. Egli può quindi avvalersi del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE) che ha avviato la propria attività il 1° dicembre 2010. Il SEAE è composto da funzionari della Commissione europea, del Segretariato generale del Consiglio dell'UE e dei servizi diplomatici degli Stati membri. L'UE mira con questo a rinsaldare la coerenza della sua politica estera.
-       Semplificazione delle strutture: i tre pilastri dell'UE (CE, PESC, CPGP) sono aboliti. L'UE ha ora una personalità giuridica internazionale e può concludere accordi con Stati terzi.
-       Federalismo e ripartizione delle competenze: la ripartizione delle competenze tra UE e Stati membri viene precisata e semplificata. Il ruolo dei parlamenti nazionali è potenziato. Qualora un terzo di tutti i parlamenti nazionali si opponga ad una proposta della Commissione europea, quest'ultima deve rimettersi all'opera per emendarla.
Il Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) stabilisce tre tipi di competenze e per ciascuno compila un elenco non esauriente dei settori interessati:
-       le competenze esclusive (articolo 3 del TFUE): solo l’UE può legiferare e adottare atti vincolanti in questi settori, il ruolo degli Stati membri è quindi soltanto quello di dare applicazione a questi atti, a meno che l’Unione non li autorizzi ad adottare autonomamente taluni atti;
-       le competenze concorrenti (articolo 4 del TFUE): l’UE e gli Stati membri possono adottare atti vincolanti in tali settori. Tuttavia gli Stati membri possono esercitare la loro competenza soltanto nella misura in cui l’UE non ha o ha deciso di non esercitare la propria;
-       le competenze di sostegno (articolo 6 del TFUE): l’UE può solamente sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri. L’Unione non dispone dunque di potere legislativo in questi settori e non può interferire nell’esercizio delle competenze riservate agli Stati membri.
L’UE dispone di competenze specifiche in alcuni settori
-       il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali (articolo 5 del TFUE): l’UE dispone di una competenza per assicurare le modalità di tale coordinamento. Deve altresì definire gli orientamenti rivolti agli Stati membri;
-       la PESC (articolo 24 del trattato sull’UE): l’UE dispone di una competenza relativa a tutti i settori collegati alla PESC. Definisce e attua detta politica anche per il tramite del presidente del Consiglio europeo e dell’ alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politca di sicurezza, i cui rispettivi ruoli e status sono riconosciuti dal trattato di Lisbona. Ciò nonostante l’UE non può in nessun caso adottare atti legislativi in questo settore. Inoltre la Corte europea di giustizia non ha la competenza per deliberare in questo settore;
-       la clausola di flessibilità (articolo 352 del TFUE): questa clausola permette all’UE di andare al di là del potere d’azione che le è attribuito dai trattati, se necessario per raggiungere l’obiettivo prefissato. Tale clausola è regolata da una procedura rigida e da talune restrizioni relative alla sua applicazione.
L’esercizio delle competenze dell’Unione è subordinato a tre principi fondamentali enunciati nell’articolo 5 del trattato sull’UE. La delimitazione delle competenze dell’UE facilita considerevolmente la buona applicazione di tali principi:
-       il principio di attribuzione: l’Unione dispone soltanto delle competenze che le sono attribuite dai trattati;
-       il principio di proporzionalità: l’esercizio delle competenze dell’UE si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati;
-       il principio di sussidiarietà: nel caso delle competenze concorrenti, l’UE può intervenire solamente se è in grado di agire in modo più efficace rispetto agli Stati membri.

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