IL TRATTATO DI LISBONA
Nell’ottobre
2004, il Consiglio europeo ha firmato il Trattato che istituisce una
Costituzione per l’Europa, allora prevista per sostituire i diversi Trattati
esistenti e definire più chiaramente le basi giuridiche dell’UE; l’obiettivo
consisteva nel migliorare nel contempo la capacità decisionale, la trasparenza,
la democrazia e l’apertura verso i cittadini. Tuttavia il progetto di
Costituzione è stato respinto l’anno seguente, in occasione dei referendum
popolari in Francia e nei Paesi Bassi (maggio – giugno 2005).
Nel
giugno 2007, i capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’UE hanno
concordato di sostituire il Trattato costituzionale inizialmente previsto con
un nuovo Trattato di riforma che preservi nel contempo le principali riforme
istituzionali del Trattato costitutivo al fine di migliorare le capacità
decisionali, l’efficacia del funzionamento e l’apertura verso i cittadini in
una maxi Europa a 27.
Il
13 dicembre 2007, gli Stati membri hanno firmato il Trattato di Lisbona che
avrebbe dovuto essere ratificato da tutti i Paesi dell'UE entro la fine del
2009. In occasione della prima consultazione popolare sul Trattato, organizzata
nel giugno 2008, il popolo irlandese lo ha respinto. Dopo aver ottenuto alcune
concessioni da parte del Consiglio europeo, il governo di Dublino ha
organizzato un secondo referendum, che si è svolto il 2 ottobre 2009, al
termine del quale gli elettori irlandesi hanno approvato il testo.
Dopo
la ratifica da parte della Polonia e della Repubblica ceca, il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Il
Trattato di Lisbona non sostituisce gli accordi conclusi precedentemente, bensì
li modifica. Da quando è stato adottato, le nuove basi dell'UE sono il Trattato sull'Unione europea (TUE) e ilTrattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Il
trattato di Lisbona abolisce la struttura dei tre pilastri. L'Unione europea
sostituisce d'ora in poi la Comunità europea. Il nuovo presidente permanente del Consiglio europeo (che riunisce i capi di
Stato e di governo) presiede i vertici dell'Unione che si svolgeranno almeno
quattro volte all'anno. Il Belga Herman Van Rompuy è il primo ad occupare
questa carica. Il Trattato di Lisbona conferisce maggiore impatto, coerenza e
visibilità all'azione esterna dell'UE grazie all'istituzione della nuova figura
di Alto rappresentante dell'Unione per
gli Affari esteri e la politica di sicurezza. La Britannica Catherine
Ashton è la prima ad occupare questa carica che raggruppa gli incarichi svolti
in precedenza dal Commissario per le relazioni esterne e dall'Alto Rappresentante
per la politica estera e di sicurezza comune. Lady Ashton è anche
vicepresidente della Commissione europea.
Mentre
il Consiglio europeo è ora dotato di un Presidente permanente, eletto a
maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, il Consiglio
dell'Unione europea (che riunisce i ministri specializzati - per cui la
composizione varia di volta in volta - è chiamato anche «Consiglio dei
Ministri») conserva il sistema della presidenza di turno semestrale.
Le
principali novità previste dal Trattato di Lisbona riguardano:
- Apertura verso i cittadini e
democrazia: i diritti di codecisione del Parlamento europeo sono rafforzati.
Raccogliendo un milione di firme di cittadini che rappresentano un quarto degli
Stati membri, è ora possibile presentare un'iniziativa popolare alla Commissione,
esortandola ad elaborare proposte legislative da sottoporre al Consiglio
dell'UE. Nel TUE figurerà un riferimento in merito al carattere obbligatorio
della Carta dei diritti fondamentali.
- Capacità d'azione e trasparenza: la
maggioranza qualificata in seno al Consiglio dei Ministri verrà ridefinita in
base ad una nuova formula, introdotta progressivamente dal 2014 (fino al 2017):
sarà richiesta la doppia maggioranza costituita dal 55 per cento degli Stati
membri purché rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione totale
dell'UE. La sua applicazione verrà inoltre estesa a nuovi ambiti politici. Il
Consiglio europeo diventa un'istituzione a tutti gli effetti, diretta da un
Presidente nominato dallo stesso Consiglio europeo per un mandato di due anni e
mezzo, rinnovabile una volta sola. Un Alto rappresentante per gli affari esteri
e la politica di sicurezza, è incaricato di assicurare d'ora in poi il
coordinamento della politica estera dell'UE. Egli può quindi avvalersi del
Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE) che ha avviato la propria attività
il 1° dicembre 2010. Il SEAE è composto da funzionari della Commissione
europea, del Segretariato generale del Consiglio dell'UE e dei servizi
diplomatici degli Stati membri. L'UE mira con questo a rinsaldare la coerenza
della sua politica estera.
- Semplificazione delle strutture: i tre
pilastri dell'UE (CE, PESC, CPGP) sono aboliti. L'UE ha ora una personalità
giuridica internazionale e può concludere accordi con Stati terzi.
- Federalismo e ripartizione delle
competenze: la ripartizione delle competenze tra UE e Stati membri viene
precisata e semplificata. Il ruolo dei parlamenti nazionali è potenziato.
Qualora un terzo di tutti i parlamenti nazionali si opponga ad una proposta della
Commissione europea, quest'ultima deve rimettersi all'opera per emendarla.
Il
Trattato sul funzionamento dell’UE
(TFUE) stabilisce tre tipi di competenze e per ciascuno compila un elenco
non esauriente dei settori interessati:
- le competenze esclusive (articolo 3 del TFUE): solo l’UE può legiferare e adottare
atti vincolanti in questi settori, il ruolo degli Stati membri è quindi
soltanto quello di dare applicazione a questi atti, a meno che l’Unione non li
autorizzi ad adottare autonomamente taluni atti;
- le competenze concorrenti (articolo 4 del TFUE): l’UE e gli Stati membri possono
adottare atti vincolanti in tali settori. Tuttavia gli Stati membri possono
esercitare la loro competenza soltanto nella misura in cui l’UE non ha o ha
deciso di non esercitare la propria;
- le competenze di sostegno (articolo 6 del TFUE): l’UE può solamente sostenere,
coordinare o completare l’azione degli Stati membri. L’Unione non dispone
dunque di potere legislativo in questi settori e non può interferire
nell’esercizio delle competenze riservate agli Stati membri.
L’UE
dispone di competenze specifiche in alcuni settori
- il coordinamento delle politiche
economiche e occupazionali (articolo 5 del TFUE): l’UE dispone di una competenza per
assicurare le modalità di tale coordinamento. Deve altresì definire gli
orientamenti rivolti agli Stati membri;
- la PESC (articolo 24 del trattato sull’UE): l’UE dispone di una
competenza relativa a tutti i settori collegati alla PESC. Definisce e attua
detta politica anche per il tramite del presidente del Consiglio europeo e
dell’ alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politca di sicurezza,
i cui rispettivi ruoli e status sono riconosciuti dal trattato di Lisbona. Ciò
nonostante l’UE non può in nessun caso adottare atti legislativi in questo
settore. Inoltre la Corte europea di giustizia non ha la competenza per
deliberare in questo settore;
- la clausola di flessibilità (articolo 352 del TFUE): questa clausola permette all’UE di
andare al di là del potere d’azione che le è attribuito dai trattati, se
necessario per raggiungere l’obiettivo prefissato. Tale clausola è regolata da
una procedura rigida e da talune restrizioni relative alla sua applicazione.
L’esercizio
delle competenze dell’Unione è subordinato a tre principi fondamentali
enunciati nell’articolo 5 del trattato sull’UE. La delimitazione delle
competenze dell’UE facilita considerevolmente la buona applicazione di tali
principi:
- il principio di attribuzione: l’Unione
dispone soltanto delle competenze che le sono attribuite dai trattati;
- il principio di proporzionalità:
l’esercizio delle competenze dell’UE si limita a quanto necessario per il
conseguimento degli obiettivi dei trattati;
- il principio di sussidiarietà:
nel caso delle competenze concorrenti, l’UE può intervenire solamente se è in
grado di agire in modo più efficace rispetto agli Stati membri.
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