ISTRUTTORIA DOCUMENTALE
L’istruttoria
è la fase tendente ad acquisire dati e ad acclarare le circostanze di fatto o
ad elaborare i dati necessari ad illuminare la successiva fase decisoria,
ponendo in condizione la p.a. di valutare gli interessi rilevanti ai fini
dell’adozione dell’atto: ciò sia attraverso lo studio di documenti, che tramite
l’acquisizione di elementi di valutazione tramite ispezioni, accertamenti,
esami.
Nell’ambito del procedimento amministrativo la fase istruttoria ha una sua precisa ed autonoma fisionomia giuridico-procedurale.
Nell’ambito del procedimento amministrativo la fase istruttoria ha una sua precisa ed autonoma fisionomia giuridico-procedurale.
Scopo
principale della fase istruttoria è quello di raccogliere, acquisire e valutare
tutti gli elementi di fatto o di diritto necessari e propedeutici per una
decisione che si deve necessariamente concretizzare in un atto o in un
provvedimento. La fase istruttoria, fenomeno tipicamente endoprocedimentale,
pertanto, è quella che immediatamente e necessariamente precede la fase della
decisione.
A
fronte di ciò si ricava che due sono i capisaldi che tuttora fondano la fase
istruttoria e precisamente il principio dell’istruttoria scritta ed il
principio della verità reale.
Il
principio dell’istruttoria scritta implica che l’acquisizione di notizie o
elementi di conoscenza può essere posta in essere o in modo autonomo o in sede
di riesame degli atti che provengono da privati, come denunce, istanze o
ricorsi oppure da organismi pubblici, come proposte o richieste. L’acquisizione
di dati o notizie concerne le condizioni di ammissibilità (ossia l’esistenza e
la sussistenza di un interesse legittimo nonché l’esistenza di una legitimatio
ad agendum); i requisiti di legittimazione (ossia il possesso di requisiti
oggettivi e soggettivi, come ad esempio il possesso di uno specifico titolo di
studio, il godimento dei diritti civili o politici); le circostanze di fatto,
che hanno una qualche rilevanza nell’ambito del provvedimento da emanarsi.
Una
volta aperto il procedimento, l’istruttoria deve mirare alla verifica, concreta
o documentale, di quanto espresso o dichiarato nell’atto propulsivo.
Il
principio della verità reale consiste nell’assioma della libera valutazione
delle prove, che parimenti proviene dalla dottrina processualistica (TAR Lazio, sez. I, 20.12.1986, n.
2334). Il momento della acquisizione dei
dati è quello in cui l’autorità amministrativa accerta “tecnicamente” i
presupposti di fatto o di diritto che consentono legittimamente l’adozione del
provvedimento: il momento cioè in cui “La pubblica amministrazione forma le sue
decisioni raccogliendo le informazioni rilevanti ed organizzandole sino a
pervenire alle determinazioni finali, che poi vengono comunicate o diffuse al
pubblico, nonché conservate, spesso unitamente al materiale propedeutico, per
il loro eventuale riutilizzo a fini amministrativi, ovvero per ragioni di
certezza ed eventualmente, in seguito, di interesse storico”. Tale
accertamento, di norma, viene effettuato dallo stesso organo competente ad
adottare il provvedimento finale, quando si tratta di esame documentale, ma
anche da organi diversi di natura tecnica, quando la materia coinvolge
interessi più ampi e materie specifiche.
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