CESSIONE PARTECIPAZIONI ANAS
Con
l’Art. 36 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (G.U. n. 164 del 16 luglio 2011)
sono state dettate disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A., poi
modificate per la parte relativa alle partecipazioni detenute da ANAS anche in
società regionali dall’art.20 della Legge 183/2011 e dall’art.22 della Legge
214/2011.
Art.
20. Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.
All'articolo
36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. al
valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le
partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in società regionali; la cessione
è esente da imposte dirette, indirette e da tasse».
Art.
22. Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
9-bis.
Il comma 7 dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dai
seguenti:
“7.
Entro il 31 marzo 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna
Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti; la
cessione è esente da imposte dirette e indirette e da tasse.
7-bis.
La cessione di cui al comma 7 è realizzata dalle società Fintecna Spa e ANAS
Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero,
qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia
effettuata da un collegio di tre esperti, due dei quali nominati
rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente,
congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente“.
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