22 gennaio 2012

CESSIONE PARTECIPAZIONI ANAS

Con l’Art. 36 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (G.U. n. 164 del 16 luglio 2011) sono state dettate disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A., poi modificate per la parte relativa alle partecipazioni detenute da ANAS anche in società regionali dall’art.20 della Legge 183/2011 e dall’art.22 della Legge 214/2011.

Art. 20. Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.
«7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in società regionali; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse».

Art. 22. Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
9-bis. Il comma 7 dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dai seguenti:
“7. Entro il 31 marzo 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette e indirette e da tasse.
7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata dalle società Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente“.

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