FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE MEDIANTE DEFISCALIZZAZIONE
L’art.18 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, prevede il finanziamento di
infrastrutture mediante defiscalizzazione.
Art.
18. Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione
1.
Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con
il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate, ai
sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonché di opere di infrastrutturazione ferroviaria
metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti
stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete
strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK) riducendo
ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono
essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo
156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, le seguenti misure:
(comma
così modificato dall'art. 42, comma 8, legge n. 214 del 2011)
a)
le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione
possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo
a fondo perduto;
b)
il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere
assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto,
nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie
del bilancio dell'Unione europea;
c)
l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché,
l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al
concessionario come contributo in conto esercizio.
2.
L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i
termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente,
sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e
successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi
incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo
dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e
comunitaria in materia.
3.
L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 è subordinata all'emanazione
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo
104, comma 4, del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
4.
In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si
procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale
investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di
concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure previste al
comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente,
anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.
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