21 gennaio 2012

CERTIFICAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE

La certificazione assolve la funzione di attestare l’esistenza di determinate realtà nei confronti dell’intera collettività: essa è preordinata a soddisfare l’esigenza dei singoli di dover conoscere, o far conoscere, l’esistenza di requisiti soggettivi (quali titoli professionali, capacità, legittimazioni) ed oggettivi (fatti, qualità, presupposti) prescritti dall’ordinamento per la propria attività, senza avere la possibilità di verificarli in proprio, ovvero prescritti nei rapporti con la p.a.
Con lo strumento della certificazione viene garantita l’affidabilità, l’attendibilità e la conoscenza di tutta una serie di dati e caratteristiche, ponendole a disposizione di chiunque vi abbia interesse e, in quest’ottica, la p.a. assolve una funzione pubblica con appositi procedimenti creativi di certezza pubblica che sono destinati a concludersi con apposite certificazioni amministrative.
L’autocertificazione, invece, comprende, tra l’altro, le dichiarazioni rese dal privato con le modalità richieste dalla legge e facenti fede legale privilegiata (ossia probatorie dei fatti dichiarativi sino a querela di falso), necessarie all’ottenimento di un effetto favorevole da parte di una pubblica amministrazione o di una impresa che gestisce pubblici servizi.
È, quindi, un documento che s’inserisce nell’ambito di un procedimento al fine di consentirne il proseguimento, documento che, per soddisfare fini di semplificazione ed accelerazione del procedimento, invece di essere formato dall’amministrazione pubblica, viene formato dall’interessato.
In realtà, sotto il profilo strutturale, autocertificazione è un termine ampio che comprende due diversi istituti: le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una semplice dichiarazione che non deve essere autenticata ma semplicemente sottoscritta dall’interessato e che concerne un elenco tassativo di certificati (che sostituisce).
La dichiarazione sostitutiva di notorietà concerne, invece, tutti i fatti, stati, qualità personali che il soggetto dichiara sotto la propria responsabilità, e che non sono compresi tra i casi di dichiarazione sostitutiva di certificazione; è sottoscritta davanti al dipendente addetto, oppure presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione sostitutiva di notorietà funge, pertanto, da strumento “di chiusura” dell’intero sistema. In soli due casi la firma in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà deve essere autenticata: se il procedimento avviene tra privati, ovvero per le domande di riscossione di benefici economici presso una pubblica, amministrazione o un gestore di pubblici servizi. Il testo unico sulla documentazione amministrativa, unitamente ad una semplificazione della produzione di copie di documenti (articolo 19), prevede un altro strumento funzionale all’istruttoria del procedimento amministrativo, che è l’esibizione del documento di identità (articolo 45).
Sia la certificazione che l’autocertificazione (quest’ultima in senso ampio, quindi comprensiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di notorietà), sono strettamente collegate al concetto di certezza pubblica.

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