CERTIFICAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE
La
certificazione assolve la funzione di attestare l’esistenza di determinate
realtà nei confronti dell’intera collettività: essa è preordinata a soddisfare
l’esigenza dei singoli di dover conoscere, o far conoscere, l’esistenza di
requisiti soggettivi (quali titoli professionali, capacità, legittimazioni) ed
oggettivi (fatti, qualità, presupposti) prescritti dall’ordinamento per la
propria attività, senza avere la possibilità di verificarli in proprio, ovvero
prescritti nei rapporti con la p.a.
Con
lo strumento della certificazione viene garantita l’affidabilità,
l’attendibilità e la conoscenza di tutta una serie di dati e caratteristiche,
ponendole a disposizione di chiunque vi abbia interesse e, in quest’ottica, la
p.a. assolve una funzione pubblica con appositi procedimenti creativi di
certezza pubblica che sono destinati a concludersi con apposite certificazioni
amministrative.
L’autocertificazione,
invece, comprende, tra l’altro, le dichiarazioni rese dal privato con le
modalità richieste dalla legge e facenti fede legale privilegiata (ossia
probatorie dei fatti dichiarativi sino a querela di falso), necessarie
all’ottenimento di un effetto favorevole da parte di una pubblica
amministrazione o di una impresa che gestisce pubblici servizi.
È,
quindi, un documento che s’inserisce nell’ambito di un procedimento al fine di
consentirne il proseguimento, documento che, per soddisfare fini di
semplificazione ed accelerazione del procedimento, invece di essere formato
dall’amministrazione pubblica, viene formato dall’interessato.
In realtà, sotto il profilo strutturale, autocertificazione è un termine ampio che comprende due diversi istituti: le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una semplice dichiarazione che non deve essere autenticata ma semplicemente sottoscritta dall’interessato e che concerne un elenco tassativo di certificati (che sostituisce).
In realtà, sotto il profilo strutturale, autocertificazione è un termine ampio che comprende due diversi istituti: le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una semplice dichiarazione che non deve essere autenticata ma semplicemente sottoscritta dall’interessato e che concerne un elenco tassativo di certificati (che sostituisce).
La
dichiarazione sostitutiva di notorietà concerne, invece, tutti i fatti, stati,
qualità personali che il soggetto dichiara sotto la propria responsabilità, e
che non sono compresi tra i casi di dichiarazione sostitutiva di
certificazione; è sottoscritta davanti al dipendente addetto, oppure presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La dichiarazione sostitutiva di notorietà funge, pertanto, da
strumento “di chiusura” dell’intero sistema. In soli due casi la firma in calce
alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà deve essere autenticata: se
il procedimento avviene tra privati, ovvero per le domande di riscossione di
benefici economici presso una pubblica, amministrazione o un gestore di
pubblici servizi. Il testo
unico sulla documentazione amministrativa, unitamente ad una semplificazione
della produzione di copie di documenti (articolo 19), prevede un altro
strumento funzionale all’istruttoria del procedimento amministrativo, che è
l’esibizione del documento di identità (articolo 45).
Sia la certificazione che l’autocertificazione (quest’ultima in senso ampio, quindi comprensiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di notorietà), sono strettamente collegate al concetto di certezza pubblica.
Sia la certificazione che l’autocertificazione (quest’ultima in senso ampio, quindi comprensiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di notorietà), sono strettamente collegate al concetto di certezza pubblica.
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