15 settembre 2007

L’INTERESSE A RICORRERE

E’ principio generale, sancito dall'art. 100 cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo, quello secondo il quale costituisce condizione per l'ammissibilità dell'azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell'interesse a ricorrere, inteso quest'ultimo non come idoneità astratta dell'azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio e concreto del ricorrente al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale) a mezzo del processo amministrativo; vale a dire, nell'ottica di un processo di stampo impugnatorio - annullatorio che assume come suo presupposto la sussistenza di un interesse all'eliminazione del provvedimento che il ricorrente ritiene lesivo della proprie sfera giuridica.
Ad esempio, non è tale il caso in cui la ricorrente non riuscirebbe ad aggiudicarsi la gara neanche ove venissero accolti i motivi proposti avverso una o più delle altre concorrenti che la precedono in graduatoria.
In mancanza di un motivo volto all’annullamento dell’intera procedura di gara non può dirsi sussistente neanche un interesse strumentale della ricorrente, ritenuto dalla giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons.Stato, IV Sez., 12 febbraio 2007 n. 587) sufficiente a radicare l'interesse al ricorso in quanto volto alla caducazione del provvedimento amministrativo per lo meno al fine di rimettere in discussione il rapporto controverso e di eccitare il nuovo (o il non) esercizio del potere amministrativo in termini potenzialmente idonei ad evitare un danno ovvero ad attribuire un vantaggio (Cons. Stato, VI Sez., 7 giugno 2001 n. 3090; 7 maggio 2001 n. 2541).