11 ottobre 2007

RIDETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 4840 del 17.9.2007, ha chiarito quale sia la corretta interpretazione dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs 163/2006 (Codice degli appalti), ex. art. 10, comma 1-quater, della L. 109/1994, il quale prevede la possibilità di rideterminare la soglia di anomalia delle offerte qualora l’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria non forniscano la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti. La norma è applicabile solo quando sia l'aggiudicatario provvisorio che il secondo classificato non comprovino il possesso dei requisiti, in tal modo disconoscendo anche l'interpretazione data dall'Autorità di vigilanza con l'Atto n. 15 del 30.3.2000, peraltro seguita anche dallo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 4512/2005. La Corte non ritiene ammissibile, per di più in difetto di una norma espressa, che il comportamento del concorrente che segue in graduatoria possa incidere sulla sfera giuridica dell'aggiudicatario provvisorio.