23 settembre 2007

APPALTO A CORPO E A MISURA

Il Tar della Lombardia precisa le differenze tra appalto a corpo e a misura. La distinzione assume rilevanza nella fase esecutiva del rapporto conseguente alla stipulazione del contratto, nel senso che mentre nell'appalto a misura il corrispettivo può variare in più o in meno, rispetto all'ammontare pattuito, in funzione della maggiore o minore quantità di lavoro effettivamente eseguito, nell'appalto a corpo rileva il “rischio” a carico dell'impresa, dato che il prezzo globale pattuito rimane invariato qualunque sia la quantità di maggior lavoro che venga eventualmente a gravare sull'appaltatore.
Anche per il contratto a corpo sussiste l'esigenza di pubblico interesse che le opere previste siano realizzate a condizioni di minor possibile dispendio di risorse finanziarie, compatibilmente con l'esigenza di conseguire il massimo risultato in termini di congruità ed efficienza dell'opera stessa in relazione alle finalità pubbliche da soddisfare.
L'appalto a corpo si caratterizza, quindi, per l'invariabilità del prezzo globalmente pattuito al quale "naturalmente" accede la conseguente alea incombente sull'appaltatore (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 1997 n. 740, nonché T.A.R. Piemonte, sez. II, 31 maggio 1996, n. 319).
Siffatta interpretazione, del resto, si rivela puntualmente conforme alle indicazioni ritraibili dalla lettura dei commi 2 e 3 dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, in base ai quali mentre per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste, per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite.
Va tenuto presente il fondamentale principio in base al quale eventuali successive modifiche del corrispettivo originario di aggiudicazione di un appalto costituiscono un'oggettiva alterazione ex post della par condicio, introducendo una oggettiva turbativa delle condizioni alla base dell'originario incanto (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 3 febbraio 1997, n. 102).
T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III sentenza 3 febbraio 2006, n. 175 (44.14kb - PDF)