23 settembre 2007

CAUZIONE RIDOTTA CON CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Con la determinazione n. 7 dell'11.9.2007 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell’art. 40, comma 7, del D. Leg.vo 163/2006 (codice dei contratti) in ordine alla riduzione del 50% degli importi delle garanzie richieste alle imprese in possesso di certificazione di qualità.
L'Autorità ha precisato che con il D. Leg.vo 163/2006 le garanzie di esecuzione e le coperture assicurative originariamente previste dall'art. 30, commi 2, 2-bis e 2-ter, della legge quadro 109/1994 sono state estese anche agli appalti di servizi e forniture, e che i riferimenti normativi in tema di cauzioni vanno rinvenuti nelle disposizioni di cui agli artt. 40, 75 e 113 del citato D. Leg.vo 163/2006.
Sulla estensione del beneficio inerente al dimezzamento delle garanzie, previsto dall’art. 40, comma 7, del D. Leg.vo 163/2006, per gli appalti di lavori pubblici, ha precisato che la riduzione del deposito cauzionale in misura del 50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità è applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture.
Sull'interpretazione dell'art. 113 del D. Leg.vo 163/2006, in merito all'inclusione o meno dell'IVA nel computo dell'importo ai fini della stipula della polizza fideiussoria, ha precisato che la garanzia fideiussoria definitiva, da prestare per l’esecuzione del contratto, è costituita sulla base del 10% dell’importo contrattuale, con la conseguenza che l’IVA non va inserita.