20 febbraio 2010

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Il raggruppamento di imprese o associazione temporanea di imprese (A.T.I.) non è un'impresa in senso tecnico e giuridico, ma è uno strumento messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un'offerta unitaria in gare di appalto, alle quali non avrebbero altrimenti potuto partecipare per mancanza di requisiti tecnici e finanziari o per eccessivo rischio (Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 1996, n. 918).
La riunione di imprese non ha soggettività giuridica unitaria; ciascuna impresa, pur operando all'interno della riunione, si presenta munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di condizioni personali di affidabilità (Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2000, n. 801). Al riguardo statuisce espressamente l'art. 95, comma 7, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, secondo cui “…il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”.