20 febbraio 2010

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI TIPO ORIZZONTALE

Nell'associazione temporanea di tipo orizzontale ogni impresa riunita è responsabile, nei confronti dell'amministrazione, dell'esecuzione dell'intera opera e la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all'esterno (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1999, n. 1805; Cons. giust. amm. 13 ottobre 1998, n. 618, e 16 settembre 1998, n. 477).
Non vi sono parti dell'opera assegnate a determinate imprese riunite le quali, in mancanza di specifiche indicazioni nell'offerta e nel contratto, hanno il diritto e l'obbligo di eseguire l'appalto per quote eguali.
L'associazione temporanea di tipo orizzontale, proprio per i requisiti che deve possedere (responsabilità solidale ed illimitata tra tutte le imprese riunite), offre all'amministrazione appaltante maggiori garanzie sull'esecuzione dei lavori rispetto l'associazione di tipo verticale (Cons. giust. amm. 13 ottobre 1998, n. 618, e 16 settembre 1998, n. 477).
Il patto non scritto con il quale le singole imprese si accordano nel senso di affidare l'esecuzione dell'appalto ad una sola di esse è nullo per difetto di forma scritta, richiesta a pena di nullità per i contratti conclusi con la pubblica amministrazione, in quanto il patto realizzerebbe una modifica del contratto di appalto concluso con l'amministrazione (Cass., sez. I, 2 marzo 1996, n. 1650). E' comunque nullo, per elusione di norme imperative, l'accordo interno fra le singole imprese in forza del quale taluna di esse viene esclusa dall'esecuzione dei lavori appaltati; l'accordo, infatti, è contrario allo scopo principale dell'associazione temporanea, ravvisabile nell'esigenza di assicurare, con il concorso di tutte le imprese, il buon andamento ed il risultato finale dei lavori appaltati, altrimenti compromessi dalla presupposta inadeguatezza dei mezzi tecnici e finanziari posseduti dalle imprese singole (Cass., sez. I, 7 agosto 1997, n. 7287).
La ripartizione delle quote di partecipazione ad un'associazione temporanea di tipo orizzontale può essere la più varia. La giurisprudenza ritiene che nessuna disposizione di legge vieti la riunione di imprese per quote di lavori quantitativamente limitate (Cons. giust. amm. sic. 13 ottobre 1998, n. 618, che, nella specie, ha escluso la nullità del negozio giuridico di associazione in un caso di riunione di concorrenti in cui la capogruppo mandataria possedeva il 98% della quota di partecipazione e le altre due imprese mandanti l'1% ciascuna).
Per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999, “i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”. L'ultimo periodo della disposizione comporta che, nell'ipotesi in cui il bando di gara individua i requisiti minimi finanziari e tecnici richiesti per la costituzione di un'associazione temporanea di imprese in misura non inferiore al 40% per la capogruppo e al 60% per le imprese mandanti, qualora un'associazione sia stata costituita solo fra due imprese, alla mandante non può più essere richiesta una capacità finanziaria e tecnica non inferiore al 60% (diversamente, in vigenza della normativa precedente, Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 1998, n. 1397, che ha ritenuto legittima l'esclusione dell'associazione nella quale l'impresa mandante risultava in possesso del solo 40% della capacità tecnica ed economica, in luogo del richiesto 60%).
In virtù della responsabilità solidale delle imprese riunite in associazione orizzontale nei confronti dell'amministrazione, è stata ritenuta legittima la richiesta di specifici requisiti anche in capo alle imprese partecipanti, a prescindere da quelli posseduti dalla capogruppo (Cons. giust. amm. sic. 21 dicembre 1998, n. 678).
In caso di ATI orizzontale dove i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% come previsto dall’art.95 del regolamento 554/99, nel caso in cui tale 40% sia inferiore a 150.000 EUR è possibile che le altre imprese non abbiano certificazione SOA. Le altre imprese devono comunque rispondere ai requisiti di cui all’art. 28 del dpr 34/2000 e, di conseguenza, la stazione appaltante deve procedere alla verifica di tali requisiti a seguito del sorteggio.