16 febbraio 2010

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Con specifico riferimento alla normativa ambientale, il termine di “rischio incidente rilevante” indica la probabilità che da un impianto industriale nel quale siano presenti specifiche sostanze pericolose, derivino potenziali fonti di pericolo per la salute umana o per l’ambiente, per effetto di fenomeni incontrollati (incendi, esplosioni, etc.)
Il concetto di cui si tratta, utilizzato comunemente per indicare il complesso di norme giuridiche volte a prevenire e controllare tali rischi, nacque il 10 luglio 1976, quando a seguito di un incidente verificatosi in un impianto industriale del Comune di Seveso, si diffuse diossina nell’ambiente, sostanza altamente cancerogena e tossica.
Alla luce di tale nefasto evento, la Comunità europea ha emanato nel 1982 la direttiva 82/501/Cee (cd. Direttiva Seveso) sui “rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali”, recepita in Italia con il Dpr 17 maggio 1988, n.175.
Successivamente è stata aggiornata mediante la direttiva 96/82/Ce (cd. Seveso bis), a sua volta modificata nel dicembre 2003 (direttiva 2003/105/Ce).
Quest’ultima direttiva in particolare, prevede altresì un rafforzamento delle procedure di sicurezza degli stabilimenti e l’abbassamento dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in sito, quantitativi in presenza dei quali si applica la normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti.
L’assetto normativo vigente, prevede che i gestori degli impianti a rischio di incidenti rilevanti devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l’ambiente.
Tale obiettivo viene perseguito mediante una precisa politica di sicurezza che va dalla predisposizione dei sistemi di gestione della sicurezza, alle misure più idonee per garantire la sicurezza nell’esercizio degli impianti, fino alla redazione delle procedure da adottare in caso di verificazione dell’incidente.
A livello nazionale la Direttiva è stata recepita con il D. Lgs. n. 334 del 17/8/1999 modificato con il D. Lgs. n. 238 del 21/9/2005.
Il 29 Ottobre 2007 il Ministero dell’Interno e la Regione Lombardia hanno siglato l'Accordo per la reciproca collaborazione nelle attività in tema di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (D.Lgs, 17 agosto 1999 n° 334 e ss. Mm. Ed ii). In base a tale accordo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tramite il proprio Comitato Tecnico Regionale (CTR) svolgerà riesame delle pratiche di valutazione dei Rapporti di Sicurezza.
In attesa del definitivo trasferimento delle competenze alla Regione previsto dall’art. 72 del D.Lgs 112/98 ma che necessita ancora del decreto attuativo, il Corpo dei Vigili del Fuoco sarà l’interlocutore istituzionale a cui rivolgersi per questo genere di istanze. Infatti l'accordo siglato prevede che la formalizzazione delle autorizzazioni per le ARIR deve essere fatta con provvedimenti statali e non regionali.